L’accertamento deve essere notificato prima della cartella della tassa automobilistica o bollo auto
Riferimenti normativi: DP.R. 5 febbraio 1953, n. 39, Legge 24 gennaio 1978, n. 27, L. n.4/1929, Art. 5 e 6 della L.212/2000, Art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo
Riferimenti giurisprudenziali: Corte Costituzionale sentenze n. 199/2016 e n. 242/2016
La tassa automobilistica, trova la sua disciplina nel DP.R. 5 febbraio 1953, n. 39 (Testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche) e nella Legge 24 gennaio 1978, n. 27.
L’art. 38 del Dpr 39/1953 rinvia all’art. 24 della L. n.4/1929 le modalità dell’accertamento delle violazioni che impone che le violazioni delle norme contenute nelle leggi finanziarie sono constatate mediante processo verbale.
Il processo verbale di constatazione è anche previsto dal comma 1 dell’art. 2 della legge 24 gennaio 1978, n. 27 ( di tale disposizione, da notificare al proprietario del mezzo non oltre novanta giorni dall’accertamento, pena l’estinzione del dovuto per la violazione riscontrata.
La stessa norma prevede una ingiunzione di pagamento (comma 7, sempre del citato art. 2 della legge n. 29 del 1978) che l’amministrazione, sul presupposto della notifica del verbale di constatazione (previsto dal comma 1) e del protratto inadempimento del contribuente, avrebbe dovuto emettere per la riscossione del tributo evaso.
In ogni caso per qualsiasi atto con il quale si comminino sanzioni è necessario il contraddittorio preventivo obbligatorio, come previsto dall’articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo .
L’atto impositivo che prevede anche la contestazione delle sanzioni da parte del Fisco può permettere di invocare le tutele del giusto processo e del contraddittorio preventivo previste dall’articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.
L’art. 5 e 6 della L.212/2000 impongono un adeguata informazione al contribuente degli atti a lui destinati anche prima dell’iscrizione a ruolo.
Dal combinato di tutte queste norme sopra citate e dalla prassi consolidata in virtù della quale le Regioni notificano tutte, gli avvisi di accertamento prima della cartella, emerge che non ha fondamento la tesi della non obbligatorietà dell’avviso di accertamento del bollo auto, visto che non si può procedere a un processo verbale di constatazione senza aver informato il contribuente dell’avvio della procedura con una notifica di un avviso di accertamento.
Secondo la Consulta in materia di recupero delle tasse evase è necessario tenere ben distinti i due momenti principali del procedimento amministrativo:
- L’accertamento dell’evasione: in questa fase, bisogna consentire al contribuente di mettersi in regola, effettuando il pagamento in ritardo del tributo attraverso il cosiddetto ravvedimento operoso (il quale, come noto, può intervenire entro un anno dalla scadenza dell’obbligo di pagamento), con riduzione delle sanzioni. Solo all’esito di tale termine, alla scadenza cioè dei termini previsti per il pagamento anche tardivo, l’amministrazione formalizza ufficialmente al contribuente l’evasione fiscale; lo fa attraverso l’invio dell’avviso di accertamento emesso per insufficiente, tardivo od omesso pagamento spontaneo della tassa auto;
- La riscossione del tributo: questa fase inizia con la notifica della cartella di pagamento (il cosiddetto «titolo esecutivo») e prosegue con le azioni volte a garantire il credito dell’amministrazione (fermo auto o ipoteca) e/o con il pignoramento (ossia la vera e propria esecuzione forzata).
È quindi illegittimo mischiare le due fasi o amputarle di un momento essenziale come l’invio dell’avviso di accertamento.
La legge italiana mantiene ferma, per il bollo auto così come per gli altri tributi, la distinzione tra le diverse fasi del procedimento impositivo, e in particolare, quella tra l’accertamento e la riscossione coattiva. Tutte le volte in cui il legislatore ha scelto una procedura semplificata lo ha fatto adottando specifiche norme, quali quelle contenute relative alla «Concentrazione della riscossione nell’accertamento» , limitandola comunque solo a determinati tributi e a specifiche annualità d’imposta, cosa che invece non ricorre per la tassa automobilistica. Del resto, come già chiarito dalla Corte costituzionale, il bollo auto ha natura di tributo proprio derivato, è vietato al legislatore regionale un qualsiasi intervento che incida su un aspetto della disciplina sostanziale del tributo.
Al contribuente che non abbia pagato il bollo auto non si può inviare direttamente la cartella di pagamento senza prima metterlo nella condizione di conoscere il proprio debito attraverso l’invio di una lettera di diffida. In altri termini è incostituzionale la legge regionale che stabilisca la possibilità di iscrivere a ruolo le somme non versate a titolo di bollo auto senza prima aver notificato un avviso di accertamento, in tal senso si è espressa la Corte Costituzionale con sentenze n. 199/2016 e n. 242/2016.
Napoli,li 22/12/2021
Dott. Giuseppe Marino
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