Atto di recupero per ricerche & sviluppo nullo senza il parere del Mise (MIMIT)

Atto di recupero per ricerche & sviluppo nullo senza il parere del Mise (MIMIT) e senza contraddittorio preventivo

L’atto di recupero dei crediti d’imposta per ricerche e sviluppo, deve basarsi su motivazioni tecniche, per cui la Direzione Provinciale (Agenzia delle Entarte) deve richiedere il parere al Mise. E’ pur vero che la mancata richiesta del parere al MISE non viola  l’art. 8 comma 2 del DM 27 maggio 2015, che testualmente prevede una facoltà e non un obbligo, ma l’agenzia delle entrate non ha le competenze tecniche, che se mancano nella motivazione rendono nulla la pretesa.

Riferimenti normativi: Art. 7 L.212/2000, Art. 3 comma 4 del DL 145/2013, DM 27 maggio 2015, Art. 8 comma 2 del DM 27 maggio 2015, art. 1 commi 421 e ss. della L. 311/2004 e, per quanto riguarda i crediti inesistenti, dall’art. 27 commi 16 e ss. del DL 185/2008, art. 5-ter comma 1 del DLgs. 218/97

Riferimenti di prassi:  Manuali di Frascati e di Oslo.

Riferimenti giurisprudenziali: CGT. I grado  Mantova depositata il 10 giugno 2022 n. 103/22, CGT. I grado  Roma depositata il 18 maggio 2022 n. 5918/22, CGT. I grado  Napoli depositata il 2 maggio 2022 n. 4988/22, CGT. I grado  Vicenza depositata il 9 luglio 2021 n. 365/22

Ai sensi dell’art. 8 comma 2 del DM 27 maggio 2015, “Qualora, nell’ambito delle attività di verifica e di controllo effettuate dall’Agenzia delle entrate, si rendano necessarie valutazioni di carattere tecnico in ordine all’ammissibilità di specifiche attività ovvero alla pertinenza e congruità dei costi sostenuti, la predetta Agenzia può richiedere al Ministero dello sviluppo economico di esprimere il proprio parere.

Una disposizione simile è prevista dall’art. 1 comma 207 della L. 160/2019 in tema di “nuovo” credito di imposta per ricerca e sviluppo.

Molte sentenze di merito affermano che l’atto di recupero presuppone valutazioni di natura prettamente tecnica,  e pertanto si  ritiene il parere del MISE necessario a pena di nullità dell’atto (CGT. I grado  Mantova depositata il 10 giugno 2022 n. 103/22, CGT. I grado  Roma depositata il 18 maggio 2022 n. 5918/22, CGT. I grado  Napoli depositata il 2 maggio 2022 n. 4988/22, CGT. I grado  Vicenza depositata il 9 luglio 2021 n. 365/22).

L’art. 3 del DL 145/2013 convertito e il DM 27 maggio 2015 prevedono il riconoscimento alle imprese di un credito d’imposta per una serie di attività di ricerca e sviluppo.

Secondo le indicazioni fornite dalla prassi valgono, ai fini dell’individuazione delle spese agevolabili, i criteri contenuti nel “Manuale di Frascati” (circ. MISE 9 febbraio 2018 n. 59990). Gli investimenti in ricerca e sviluppo devono presentare il requisito della novità, non essendo agevolabili tecnologie già disponibili e ampiamente diffuse, sia il requisito del rischio finanziario nonché d’insuccesso tecnico (ris. Agenzia delle Entrate n. 46/2018).

In base all’art. 8 del DM 27 maggio 2015 l’Agenzia delle Entrate può chiedere un parere al MISE per valutazioni di carattere tecnico in ordine alla spettanza al credito d’imposta.

Tuttavia la valutazione dei progetti di ricerca e sviluppo impone un’analisi connotata da un elevato tecnicismo e, per tale ragione, i giudici tributari ritengono indispensabile una valutazione da parte del Ministero dello Sviluppo economico.

Gli avvisi di recupero dei crediti di imposta sono disciplinati dall’art. 1 commi 421 e ss. della L. 311/2004 e, per quanto riguarda i crediti inesistenti, dall’art. 27 commi 16 e ss. del DL 185/2008.

Ai sensi dell’art. 5-ter comma 1 del DLgs. 218/97, “L’ufficio, fuori dei casi in cui sia stata rilasciata copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, prima di emettere un avviso di accertamento, notifica l’invito a comparire di cui all’articolo 5 per l’avvio del procedimento di definizione dell’accertamento”. Il successivo comma 5 sancisce: “Fuori dei casi di cui al comma 4 [casi di particolare e motivata urgenza, ndr], il mancato avvio del contraddittorio mediante l’invito di cui al comma 1 comporta l’invalidità dell’avviso di accertamento qualora, a seguito di impugnazione, il contribuente dimostri in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere se il contraddittorio fosse stato attivato”.

Napoli,li 03/07/2023

Avv. Giuseppe Marino

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