Autovelox fuori dai centri abitati nulli se non segnalati almeno 1 km prima e senza decreto prefettizio di autorizzazione

Autovelox fuori dai centri abitati nulli se non segnalati almeno 1 km prima e senza  decreto prefettizio di autorizzazione

Riferimenti normativi: Art. 25 comma 2 L.120/2010 (capo 7.6 allegato al d.m. 282/2017 – Circolare Ministero dell’interno n. 300/A/2289/12/101/3/3/9, 26 marzo 2012) – dart. 2 c.d.s., in relazione all’art. 4 d.l. n. 121/2002 (conv. nella legge n. 168/2002), agli artt. 200 e 201 c.d.s. e all’art. 383 reg. esec. c.d.s., art. 22 L.241/1990

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. 25544/2023 del 31/08/2023, Cass., n.8690/2023 del 28/03/2023: Cass. n. 24124/2018 e Cass. n. 21603/2021

La previsione normativa introdotta dall’articolo 25, comma 2 della legge 120/2010, impone agli organi di polizia stradale, fuori dei centri abitati, di collocare i dispositivi di controllo della velocità ad almeno un chilometro prima dal segnale indicante il limite massimo di velocità.

Pertanto fuori dei centri abitati gli autovelox non possono essere utilizzati o installati ad una distanza inferiore ad un chilometro dal segnale che impone il limite di velocità

Ma non basta in alcuni casi particolari, affinché la multa sia valida, nel verbale di contravvenzione deve essere indicato anche il Decreto del Prefetto.

  1. Il decreto prefettizio autorizzativo è necessario per la legittimità del rilevamento elettronico di velocità con contestazione differita per le violazioni commesse su strada extraurbana secondaria o sulle strade urbane di scorrimento.
  2. Se non viene indicato nel verbale di contravvenzione, la sua mancanza integra un vizio di motivazione del provvedimento sanzionatorio che pregiudica il diritto di difesa dell’automobilista, impedendo, in particolare, l’esercizio del diritto di accesso alla documentazione amministrativa garantito dall’articolo 22 della Legge n. 241 del 1990.
  3. Inoltre, la produzione del decreto prefettizio nel giudizio di primo grado da parte dell’amministrazione pubblica non può comportare l’eliminazione del vizio di legittimità.

Napoli,li 21/09/2023                                        Avv. Giuseppe Marino

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