Invito dell’agenzia delle entrate, costa caro non consegnare i documenti, a pena di inutilizzabilità dei documenti in giudizio.
Non rispondere agli inviti dell’ufficio (non della Gdf) può costare caro, l’omesso invio dei documenti richiesti comporta l’inutilizzabilità dei documenti in giudizio. Tale norma irragionevole, sproporzionata e assurda, limita i diritto alla difesa costituzionalmente tutelato. Per poter invocare l’inutilizzabilità l’agenzia delle entrate deve specificare in modo puntuale i documenti richiesti ed avvertire delle conseguenze della mancata produzione. Il contribuente può evitare tale preclusione soltanto se prova che l’omessa consegna è dovuta a causa a lui non imputabile (ad. Esempio malattia).
Riferimenti normativi: Art.32 Dpr 600/1973
Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 17364/2020, Cass., ord. n. 7011/2018; Cass., ord. n.27069/16; Cass. n.453/2013 Cass. 22126/2013
Le cause di inutilizzabilità previste dal terzo comma non operano nei confronti del contribuente che depositi in allegato all’atto introduttivo del giudizio di primo grado in sede contenziosa le notizie, i dati, i documenti, i libri e i registri, dichiarando comunque contestualmente di non aver potuto adempiere alle richieste degli uffici per causa a lui non imputabile.
Gli inviti e le richieste di cui al presente articolo devono essere notificati ai sensi dell’art. 60. Dalla data di notifica decorre il termine fissato dall’ufficio per l’adempimento, che non può essere inferiore a quindici giorni ovvero per il caso di cui al n. 7) a trenta giorni. Il termine può essere prorogato per un periodo di venti giorni su istanza dell’operatore finanziario, per giustificati motivi, dal competente direttore centrale o direttore regionale per l’Agenzia delle entrate, ovvero, per il Corpo della guardia di finanza, dal comandante regionale
Le notizie ed i dati non addotti e gli atti, i documenti, i libri ed i registri non esibiti o non trasmessi in risposta agli inviti dell’ufficio non possono essere presi in considerazione a favore del contribuente, ai fini dell’accertamento in sede amministrativa e contenziosa. Di cio’ l’ufficio deve informare il contribuente contestualmente alla richiesta (2). (art.32 Dpr 600/1973)
La Cassazione ha precisato che si applica la preclusione dell’art. 32, del D.p.r. n. 600/1973 (inutilizzabilità dei documenti in processo) solo se, in fase di verifica, l’Agenzia delle Entrate specifica in modo puntuale i documenti richiesti ed avverte delle conseguenze della mancata produzione (Cass. n. 17364/2020, Cass., ord. n. 7011/2018; Cass., ord. n.27069/16; Cass. n.453/2013 Cass. 22126/2013).
Napoli,li 23/09/2023 Avv. Giuseppe Marino