Estratti di ruolo non impugnabili, diritto alla difesa soltanto per chi ha rapporti con la Pubblica Amministrazione

Estratti di ruolo non impugnabili, diritto alla difesa soltanto per chi ha rapporti con la Pubblica Amministrazione, il nuovo art.12 del Dpr 602/73 ha numerosi profili di incostituzionalità e viene anche illegittimamente applicata retroattivamente.

Diritti Costituzionali sempre più limitati, dal 21 Dicembre 2021 ha diritto a difendersi  soltanto chi lavora per lo Stato.

L’impugnabilità degli estratti era stata finalmente riconosciuta dalla Cassazione a Sezioni Unite n.19704/2015, che con un interpretazione costituzionalmente orientata aveva riconosciuto il diritto del contribuente alla tutela anticipata.

La Giustizia tributaria aveva fatto di tutto per impedirne l’esercizio alla difesa anticipata, a mio parere l’art.19 del dlgs 546/92 tra gli atti impugnati elenca il ruolo che non può che essere rappresentato dall’estratto di ruolo o dalla cartella, per cui non c’era bisogno di una interpretazione a sezioni unite.

A prescindere dalle mie considerazioni, ormai era una conquista dei contribuenti il diritto di impugnare l’estratto di ruolo, quando la cartella non era stata ritualmente notificata.

Con il governo Draghi, si ritorna indietro nel passato.

 Con la norma introdotta dal decreto legge del 21/10/2021 n. 146, articolo 3-bis è stato innovato l’art.12 del DPR 602/1973 ed inserito il nuovo comma 4-bis, il cui testo è il seguente: “L’estratto di ruolo non e’ impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall’iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell’articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all’articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione.”

E’ possibile impugnare l’estratto ruolo, al posto di una cartella di pagamento che si ritiene non notificata o invalidamente notificata, solo quando ricorrono alcune condizioni e, più precisamente, quando il debitore che presenta ricorso in Commissione Tributaria dimostra che l’iscrizione a ruolo può procuragli un pregiudizio:

– per la partecipazione ad una procedura di appalto, per effetto di quanto è previsto, in materia di contratti pubblici, dall’art. 80, comma 4, del d.lgs. 18/4/2016, n. 50,

– per la riscossione di somme dovute a suo favore dai soggetti pubblici di cui all’art. 1, comma 1, lett. a), del d.m. 18.1.2008, n. 40, per effetto delle verifiche indicate all’art. 48-bis del d.p.r. 29.9.1973, n. 602,

– per la perdita di un beneficio nei rapporti con la pubblica amministrazione.

L’assurdità della retroattività della norma

Il comma 4-bis all’art. 2 del d.p.r. 20.9.1973, n. 602 è entrato in vigore in data 21 Dicembre 2021, introdotto dalla L. 17 dicembre 2021, n. 215 (in G.U. 20/12/2021, n.301). Secondo alcuni giudici  tributari, la norma è  retroattiva. Tale conclusione è completamente illegittima, il codice civile nell’art. 11 delle preleggi stabilisce che la norma non dispone che per il futuro. Tale principio è stato ulteriormente ribadito dall’art. 3, L. 212/00 (cd. statuto dei contribuenti), il quale dispone che – escluse le ipotesi di norme interpretative autentiche – le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo Il legislatore ha previsto una dettagliata disciplina in materia di efficacia temporale della norma, distinguendo l’entrata in vigore – di solito trascorsi quindici giorni dalla pubblicazione della legge sulla Gazzetta Ufficiale, ex art. 73 Cost. –, l’inizio dell’obbligatorietà della norma ex art. 10 Preleggi e l’efficacia nel tempo della legge (art. 11 Preleggi).

Ora il diritto alla difesa è garantito soltanto per chi ha rapporti con la pubblica amministrazione, dimenticando di tutelare tutti quei contribuenti, che per il pregiudizio di un iscrizione a ruolo, possono essere impossibilitati  a compensare i crediti tributari per l’esistenza di ruoli superiori a 1500 euro (Art. 31, comma 1, del D.L. n. 78/10conv. in L.122/2010)  o ad ottenere credito bancario. Per questi contribuenti non ci sarà più possibilità di sopravvivenza, la proposizione del ricorso eliminava il pregiudizio del credito bancario, ora non sarà più possibile, grazie a una classe politica, che si fa scrivere le leggi dai burocrati del Ministero

Ora questo diritto è stato negato, a tal fine vi invito tutti ad eccepire l’incostituzionalità dell’art. 12  del Dpr 62/1973 come modificato dall’art. 3 bis del D.L. 146/2021 conv. in L. 215/2021, per violazione dei seguenti articoli della Costituzione: art.3 (uguaglianza) art. 24 (diritto alla difesa) art. 97 (imparzialità, ragionevolezza)  della Costituzione

Napoli,li 20/02/2022

Avv. Giuseppe Marino

 

 

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