Giudizio di ottemperanza, non è necessaria l’intimazione ad adempiere

Con la riforma del Dlgs 156/2016 a decorrere dal 10/06/2016 le sentenze che recano condanna alle spese di lite non necessitano di intimazione ad adempiere, l’ufficio ha l’obbligo trascorsi 90 gg dal deposito della sentenza a procedere al pagamento, la normativa è diversa per le spese liquidate a favore dell’ufficio che deve invece procedere all’iscrizione a ruolo.

Dal 10/06/2016 l’unico rimedio per far eseguire le sentenze tributarie è il giudizio di ottemperanza, non essendo più possibile l’esecuzione nel tribunale ordinario.

Riferimento normativi: art. 12 comma 1 D.lgs. n. 156 del 2016, artt. 15 e 69, comma 5, d.lgs. n. 456 del 1992, art. 282 cod. proc. civ., Art. 69, comma 4 d.lgs. n. 546/1992, Art. 15 comma 2 sexies , d.lgs. n. 546 del 1992

Riferimenti giurisprudenziali: Cass.11286/2022 del 07/04/2022

Riteneva il giudice adito che il giudizio di ottemperanza non potesse avere ad oggetto il pagamento di somme dovute al procuratore della parte vittoriosa dichiaratosi antistatario, trattandosi di pretese che eccedono l’ambito dell’esecuzione tributaria, sì da non poter formare oggetto del giudizio di ottemperanza. Dopo la modifica degli artt. 69 e 70 del d.lgs. n. 546 del 1992, a seguito di riforme decorrenti dal 21 maggio 2016 e dal 31 dicembre 2015, per le sentenze tributarie l’unico rimedio esecutivo per il creditore è costituito dal giudizio di ottemperanza, non essendo più consentito il giudizio esecutivo civile per le sentenze tributarie, qualsiasi sia la natura del credito vantato.

Dopo la novella di cui al D.lgs. n. 156 del 2016, che si applica in virtù di quanto previsto dalla disposizione transitoria di cui all’art. 12, comma 1, d.lgs. cit., a decorrere dal 10 giugno 2016, le sentenze che recano la condanna dell’Amministrazione finanziaria al pagamento delle spese processuali in favore del contribuente, secondo quanto previsto dagli artt. 15 e 69, comma 5, d.lgs. n. 456 del 1992, costituiscono immediatamente, in relazione a tale capo della decisione, titolo esecutivo. Si è esteso così al processo tributario il principio di cui all’art. 282 cod. proc. civ., ed ai sensi del comma 4, dell’art. 69, d.lgs. n. 546 del 1992, il pagamento delle somme dovute a tale titolo al contribuente o al difensore antistatario, deve essere eseguito nel termine di novanta giorni dalla notifica della sentenza secondo le modalità previste di cui all’art. 38, d.lgs. citato, ed in caso di mancata esecuzione della sentenza, prevede il comma 4, dell’art. 69 in esame, il contribuente può promuovere il giudizio di ottemperanza senza necessità di formale costituzione in mora e, soprattutto, senza dover attendere il passaggio in giudicato della sentenza medesima, come invece prevede – di regola – l’art. 70, d.lgs. n. 456 del 1992. Siffatta disciplina, quindi, diverge da quella riguardante la condanna al pagamento delle spese processuali a favore dell’Amministrazione finanziaria la quale, ai sensi del comma 2 sexies dell’art. 15, d.lgs. n. 546 del 1992, può procedere alla riscossione “mediante iscrizione a ruolo dopo il passaggio in giudicato della sentenza”. E da condividere, pertanto, la censura con cui il ricorrente si duole della pronuncia della CTP che ha ritenuto quale unico strumento previsto per il rimborso delle spese processuali del giudizio di ottemperanza quello dell’esecuzione forzata ordinaria senza considerare il modello prescelto dal legislatore delle tutele concorrenti. Peraltro, come la Corte ha avuto occasione di evidenziare, l’incardinamento del giudizio di ottemperanza non priva l’Amministrazione del potere di procedere all’adempimento fintanto che il provvedimento attuativo non sia stato emesso, adempimento che se intervenuto tardivamente può incidere sulle spese del processo (Cass.n. 25147/2016).

Napoli,li 24/04/2022

Avv. Giuseppe Marino

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