Il cambio di residenza ai fini fiscali

Il cambio di residenza ai fini fiscali ha effetto dopo 30 giorni, chi si trasferisce all’estero deve iscriversi all’AIR.  Art. 60, ultimo comma, D.P.R.  29 settembre 1973, n. 600

Fate attenzione al cambio di residenza, perché gli effetti ai fini fiscali non sono automatici e immediati.

La Variazione della residenza ha effetto trascorsi 30 gg dalla variazione all’anagrafe, attenzione, quindi a monitorare le notifiche nei 30 gg successivi al cambio di residenza, perché qualora fossero effettuate notifiche entro tale terminbe, sono ritenute valide al vecchio indirizzo.

Chi si trasferisce all’estero deve fare un iscrizione particolare ossia l’iscrizione all’AIRE.

L’iscrizione all’AIRE può essere effettuata recandosi entro 90 giorni dal trasferimento nello stato estero presso le autorità consolari competenti per territorio, che compileranno il modello Cons/01 e lo trasmetteranno al Comune. L’iscrizione decorrerà dalla data di ricevimento del modello consolare da parte del Comune.

La Corte costituzionale con sentenza 7 novembre 2007 n.366 ha dichiarato, in relazione agli artt. 3 e 24 Cost., il combinato disposto degli articoli 58, primo comma e secondo periodo del secondo comma, e 60, primo comma, lettere c), e) ed f), del d.P.R. n. 600/1973, nella parte in cui, in materia di notificazione degli atti tributari, non si prevede per coloro che sono iscritti nell’anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE) l’estensione della normativa prevista dall’art. 142 c.p.c. che assicura l’effettiva conoscenza dell’atto al destinatario senza che si aggravi l’attivita’ procedimentale dell’Amministrazione finanziaria. In alternativa è possibile presentare la dichiarazione di espatrio direttamente all’Ufficio Anagrafe prima della partenza mediante una delle seguenti modalità (In base alle nuove norme introdotte dall’art. 5 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5  convertito in legge 4 aprile 2012 n. 35).

Le notifiche destinate agli Italiani residenti all’estero e quindi iscritti all’Aire, vanno effettuate al consolato della città estera dove risiede il contribuente.

La problematica della notifica fiscale in caso di variazione di residenza è  un tema che ha avuto un elevato contenzioso purtroppo non sempre a favore dei contribuenti.
La Corte di Cassazione con la sentenza n.26542 depositata il 05/11/2008 in base alla sentenza della Corte Costituzionale n. 360/2003 affermò, che le variazioni anagrafiche hanno effetto immediato fino al 04/07/2006 e dopo tale data trascorsi 30 giorni dalla suddetta variazione.
L’art 60 del Dpr 600/73 nella vecchia formulazione affermava che la variazione anagrafica aveva effetto trascorsi 60 giorni dalla variazione.
La Corte Costituzionale affermò  che è  costituzionalmente illegittimo l’art. 60, ultimo comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nella parte in cui prevede che le variazioni e le modificazioni dell’indirizzo del contribuente, non risultanti dalla dichiarazione annuale, hanno effetto, ai fini delle notificazioni, dal sessantesimo giorno successivo a quello dell’avvenuta variazione anagrafica.
La Corte Costituzionale ha avuto modo di affermare che un limite inderogabile alla discrezionalità del legislatore nella disciplina delle notificazioni è rappresentato dall’esigenza di garantire al notificatario l’effettiva possibilità di una tempestiva conoscenza dell’atto notificato e, quindi,
l’esercizio del suo diritto di difesa (sentenza n. 346 del 1998).
Il legislatore può, dunque, nell’esercizio della sua discrezionalità, prevedere che le variazioni di indirizzo, ai fini delle notificazioni da effettuarsi da parte dell’amministrazione finanziaria, non abbiano un effetto immediato, agevolando, in tal modo, l’attività dei relativi uffici ed assicurando una migliore tutela degli interessi di carattere generale di cui sono portatori. Tale differimento di efficacia, pur legittimo in linea di principio, va, tuttavia, contenuto entro limiti tali da non pregiudicare, sacrificando l’effettiva possibilità di conoscenza dell’atto da parte del destinatario, l’esercizio del suo diritto di difesa.
Pregiudizio che certamente si verifica ove l’anzidetto differimento sia stabilito, come nella previsione di cui alla norma impugnata, per un periodo di tempo (sessanta giorni) non solo eccessivamente lungo, ma addirittura pari al termine di impugnazione dell’atto dinanzi alle
commissioni tributarie.
Va, dunque, dichiarata l’illegittimità costituzionale della norma impugnata, restando comunque riservata al legislatore l’individuazione di un diverso e più congruo termine per l’opponibilità della variazione anagrafica all’amministrazione finanziaria.
Secondo la Cassazione le notifiche effettuate Come già ricordato, per effetto della più volte citata sentenza della Corte Costituzionale n. 360 del 2003, ai fini delle notificazioni, le variazioni e le modificazioni dell’indirizzo del contribuente hanno effetto dal momento stesso della avvenuta variazione anagrafica e non, come previsto dall’originario testo del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, u.c., dal sessantesimo giorno successivo.
Ne consegue pertanto che la notificazione ex art. 140 c.p.c., effettuata, dopo la variazione anagrafica, nel comune di precedente residenza deve ritenersi radicalmente nulla, non rilevando che il contribuente, nel successivo modello unico presentato abbia indicato, come residenza fiscale il Comune precedente, non potendo tale, in ipotesi non veritiera, dichiarazione spiegare alcun effetto rispetto ad una notificazione precedentemente effettuata.
In conclusione quando si effettua una variazione anagrafica bisogna avere la premura di accertarsi nei trenta giorni successivi che le notifiche alla vecchia residenza siano ritirati.

Napoli,li 20/09/2021

Dott. Giuseppe Marino

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