Il Difetto di delega nella firma degli accertamenti

Il Difetto di delega nella firma degli accertamenti fiscali

Ormai nella stragrande maggioranza degli accertamenti fiscali, a firmare sono sempre i capoteam, che in italiano significa capoufficio, già non capisco perché utilizzare un termine inglese, quando la parola italiana ha molto più senso.

Come si evince dal seguente lavoro, la delega può essre concessa per un periodo determinato e deve contenere a pena di nullità, il motivo per cui si delega (per motivi di servizio non è un motivo), il periodo la competenza per materia e per valore, e il delegante e il delegato devono avere le qualifiche richieste dalla legge.

La prova spetta all’agenzia delle entrate (Direzione Provinciale), che deve esibire la delega nel processo e indicarne gli estremi nell’atto.

La delega, che deve avere forma scritta deve contenere a pena di nullità i seguenti dati.

Dirigente delegante, che firma

Il nome del Capo team, con funzioni direttive

La motivazione della delega

Il limite per valore (fino a x euro)

Il limite per materia (autonomi, società di capitali..)

Il Dies quo (da quale giorno)  e il Dies ad quem (fino a  quando)  per verificarne inizio e  fine di validità

A sostegno di quanto sopra descritto si fa presente che l’articolo 2, comma 1, della legge n. 145/2002 intitolata “Delega di funzioni dei dirigenti ha aggiunto il comma 1-bis all’articolo 17 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di seguito riportato: “I dirigenti, per specifiche e comprovate ragioni di servizio, possono delegare per un periodo di tempo determinato, con atto scritto e motivato, alcune delle competenze comprese nelle funzioni (limiti per materia e per valore) di cui alle lettere b), d) ed e) del comma 1 a dipendenti che ricoprano le posizioni funzionali più elevate nell’ambito degli uffici ad essi affidati. Non si applica in ogni caso l’articolo 2103 del codice civile.”

Come si può notare questa legge chiarisce tutte le questioni sollevate negli anni  e dei quali la Giurisprudenza abbia tentato di dare una risposta applicando principi generali.

Si stabilisce che la delega debba avere un tempo determinato, ciò che si poteva già ricavare dalla combinata lettura dell’articolo 3, comma 129, della legge n. 662/1996 e dell’articolo 42, primo comma, DPR 600/1973, nonché facendo leva sul principio che se una delega è a tempo indeterminato si eludono le norme che conferiscono un potere ad una determinata persona che debba possedere determinate caratteristiche.

In merito all’obbligo di esibire la delega, non c’è dubbio alcuno come previsto dalla Cassazione con la sentenza n. 17576 del 12/02/2002, che l’amministrazione deve essere trasparente e deve esibire la delega.

Incombe sull’ufficio l’onere di produrre in giudizio una delega atta a dimostrare la valida sottoscrizione dell’avviso di accertamento. In assenza l’atto si deve considerare nullo.

La delega prodotta deve essere personalizzata e non stereotipata. In assenza di dati precisi, ovvero di riferimenti nominativi, deve ritenersi inutilizzabile ai fini della prova.

Infine è  nullo l’accertamento se l’ufficio non contesta alcunché sull’eccezione sollevata dal ricorrente circa la validità della firma dell’avviso di accertamento. Anche per gli accertamenti Iva vale il potere di firma previsto ai fini delle imposte dirette, in forza del richiamo operato dall’articolo 56 del decreto Iva Dpr 633/72. Cassazione n. 14942/2013

Sono nulli gli accertamenti con difetto di delega o firmati da impiegati senza funzioni direttive Cass.14942/13 – Cass.17400/12 – Cass. 6884/2011 – Cass. 14626/2000, Cass.10513/2008 – CTR Milano 141/09 – CTR Torino 58/11- CTP Reggio Emilia 187/03/14.

Nel tempo per motivi di gettito, si sono inventati la delega di firma e la delega di funzione, distinzione, che non ha alcun fondamento giuridico, partorito dalla giurisprudenza pro fisco e che non ha alcuna logica.

Se il Direttore dell’Agenzia delle Entrate esercita lui tutte le funzioni di accertamento, e quindi è un Superuomo, non si vede perché dopo tanto lavoro dovrebbe delegare a terzi la sottoscrizione, che è l’atto finale dell’esercizio della funzione di accertamento che richiede 1 minuto di tempo.

E’ chiaro che tale distinzione è fuori da ogni logica, il capo team esercita le funzioni e in ogni caso la norma non fa alcuna distinzione, chi firma si prende la paternità dell’atto e quindi si assume la responsabilità delle funzioni esercitate e la titolarità delle funzioni esercitate.

Napoli, 22/09/2021

Dott. Giuseppe Marino

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