La motivazione apparente delle sentenze tributarie

Processo tributario: La Motivazione apparente, la carenza di motivazione delle sentenze tributarie nè causa la nullità

Voglio segnalarvi questa interessante sentenza della Corte di Cassazione 6 Civile Ord. n. 28146/2021 depositata il 14/10/2021, vittoria conseguita dal collega  Avv. Maurizio Villani.

Fonte normativa: artt. 36 e 61 del D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546, (per la Cassazione in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.,)

Giurisprudenza: Cass. SSUU 1093/1947 – Cass. SSUU 8053/2014 – Cass. SSUU 22232/2016 – Cass., Sez. 6^, 14 ottobre 2021, n. 28146/2021,  Cass., Sez. 1^, 30 giugno 2020, n. 13248; Cass., Sez. 6^-5, 25 marzo 2021, n. 8400; Cass., Sez. 6A-5, 7 aprile 2021, n. 9288; Cass., Sez. 5^, 13 aprile 2021, n. 9627

La stragrande maggioranza delle sentenze tributaria difetta nella motivazione, non è un caso raro in cui i giudici usano delle frasi stereotipate oppure riproducono fedelmente con un richiamo acritico e aspecifico le controdeduzioni degli uffici finanziari.

Non è nemmeno tanto raro che la sentenza nel copia e incolla comporti ricostruzioni fattuali e logiche giuridiche assolutamente estranea al processo, in questo untimo caso la sentenza è completamente nulla (Cass. SSUU 1093/1947 – Cass. SSUU 8053/2014 – Cass. SSUU 22232/2016)

Quando la motivazione di una sentenza pur essendo graficamente e materialmente esistente e, talora, anche contenutisticamente sovrabbondante, risulta, tuttavia, essere stata costruita con un richiamo acritico e aspecifico delle controdeduzioni degli uffici finanziari, in modo tale da rendere impossibile la ricostruzione logica giuridica del ragionamento decisorio, contrasta con  “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111, comma, Costituzione.

La “COOPERATIVA  xxx” propone  ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale della Puglia – Sezione Staccata di Lecce 12 settembre 2019 n. 2513/24/2019, che, in controversia su impugnazione di cinque avvisi di accertamento per IRPEF, IRAP ed IVA relative agli anni d’imposta 2008, 2009 e 2010, ha accolto – dopo averne disposto la riunione per connessione – gli appelli proposti dall’Agenzia delle Entrate nei confronti della medesima avverso le sentenze depositate dalla Commissione Tributaria Provinciale di Lecce il 4 giugno 2015 nn. 1905/05/2015, 1906/05/2015, 1907/05/2015, 1908/05/2015 e 1909/05/2015, con condanna alla rifusione delle spese giudiziali.

Con unico motivo, il difensore del contribuente deduce nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 36 e 61 del D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., per aver deciso l’accoglimento degli appelli riuniti con motivazione meramente apparente.

Il motivo viene ritenuto fondato. La suprema Corte ritiene che siamo  in presenza di una tipica fattispecie di “motivazione apparente”, allorquando la motivazione della sentenza impugnata, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente e, talora, anche contenutisticamente sovrabbondante, risulta, tuttavia, essere stata costruita in modo tale da rendere impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento decisorio, e quindi tale da non attingere la soglia del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111, comma, Cost. (tra le tante: Cass., Sez. 1^, 30 giugno 2020, n. 13248; Cass., Sez. 6^-5, 25 marzo 2021, n. 8400; Cass., Sez. 6A-5, 7 aprile 2021, n. 9288; Cass., Sez. 5^, 13 aprile 2021, n. 9627). Questa è la motivazione della sentenza impugnata sul punto controverso: «Quanto alla pretesa fiscale e quindi nel merito, si osserva che la pretesa dell’ufficio è legittima e fondata. Il collegio ha preso visione della documentazione in atti, e ritiene che la procedura adottata dai verbalizzanti nell’ambito dell’attività investigativa (pag. 20-21-22-23-24-25 del PVC). Tali dichiarazioni fanno fede fino a prova contraria. Quanto acquisito dai verificatori (Guardia di Finanza- Carabinieri-Ispettorato del Lavoro-ASL) avvalorano e confermano i reati di carattere fiscale e contributivo contestati alla ricorrente. Quanto acquisito costituisce comunque elemento di prova che in concorso con tutti gli altri elementi acquisiti e riportati nel PVC e negli accertamenti ne attestano la certezza e la veridicità, fino a querela di falso, senza trascurare che costituiscono validi e gravi elementi indiziari in fase processuale. Parte ricorrente non ha fornito elementi contrari a suo favore né ha fornito prova contraria circa la verità ed inerenza delle stesse».

Come è evidente, il giudice di appello si è limitato a valutare la fondatezza della pretesa tributaria sulla base di un vago e generico rinvio alle risultanze delle dichiarazioni rese ai verbalizzanti dai dipendenti della società contribuente ed alle verifiche svolte dalla polizia tributaria sui libri ed i registri della società contribuente, che – a suo dire – avrebbero confermato, attraverso l’accertamento di una serie di infrazioni (descritte in forma analitica nello svolgimento del processo), la distribuzione indiretta di utili ai soci e l’insussistenza dei presupposti per beneficiare delle agevolazioni previste per le cooperative a mutualità prevalente. Pertanto, la sentenza impugnata si rivela carente di una seppur minima esposizione delle ragioni sottese all’accoglimento degli appelli riuniti, apparendo del tutto insoddisfacente sul piano dell’adeguatezza argomentativa.

Infatti, il richiamo acritico e aspecifico alle fonti probatorie, senza alcuna illustrazione dei risultati emersi sul piano della ricostruzione e della qualificazione dei fatti accertati, non fornisce alcuna giustificazione della pretesa impositiva.

Napoli,li 18/10/2021

Dott. Giusepope Marino

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