Il pagamento integrale della rottamazione entro la data della prima udienza di dibattimento estingue il reato, a prescindere dal fatto che per effetto di tali istituti non sono dovute le sanzioni e gli interessi. Le cosiddette rottamazioni, rientrano tra gli istituti attraverso i quali è possibile escludere la punibilità del reato di omesso versamento, perchè assicurano comunque il recupero all’Erario delle somme dovute. Sembrerebbe che la Suprema Corte abbia aperto anche alle definizioni che prevedono invece il versamento parziale anche dell’imposta dovuta con consegunte vantaggio penale.
Riferimenti normativi: Art.13 comma 1 del Dlgs 74/2000
Riferimenti giurisprudenziali: Corte di Cassazione sentenza n.10730 depositata 14/03/2023
La Cassazione ha ricordato che l’articolo 13 comma 1 del Dlgs 74/2000, dopo la novella del 2015, ha stabilito la non punibilità dei reati di omesso versamento se prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, i debiti tributari, comprese sanzioni e interessi, siano integralmente pagati, anche se a seguito di procedure conciliative e di adesione all’accertamento previste dalla norma tributaria, nonché del ravvedimento operoso.
La Corte di Cassazione ha evidenziato che le speciali procedure conciliative previste dalla legge 119/2018 che aveva introdotto la rottamazione ter sono comprese tra quelle richiamate dalla norma penale (articolo 13 del Dlgs 74/2000) a prescindere dal fatto che per effetto di tali istituti non sono dovute le sanzioni e gli interessi.
L’ interpretazione della suprema Corte è pienamente condivisibile, con la finalità deflattiva voluta dal legislatore, che ha introdotto questa norma per spingere i contribuenti a pagare, con il richiamo, volutamente generico alle “speciali procedure” previste dalle norme tributarie.
Le rottamazioni, rientrano tra gli istituti attraverso i quali è possibile escludere la punibilità del reato di omesso versamento, perchè assicurano comunque il recupero all’Erario delle somme dovute.
La norma penale prevede il rinvio di 3 mesi dell’apertura del dibattimento, prorogabile di ulteriori 3 a facoltà del giudice, per consentire maggior tempo per provvedere all’integrale estinzione del debito.
La causa di non punibilità si applica solo se entro la data della dichiarazione di apertura del dibattimento interviene non l’accordo tra contribuente e Fisco, ma l’integrale pagamento del dovuto, quindi la rottamazione va pagata integralmente.
A quanto pare sembra le definizioni che prevedono invece il versamento parziale anche dell’imposta dovuta (ad es. alcune ipotesi di definizione delle liti o conciliazione speciale) rientrerebbero anch’esse nelle speciali procedure conciliative citate dalla norma penale con consegunte vantaggio penale.
Napoli,li 19/03/2023
Avv. Giuseppe Marino