Li.pe e reverse charge ex art. 6 comma 9bis-1 sanatoria irregolarità formali senza adempimento?

Per usufruire della sanatoria delle irregolarità formali, non è necessario presentare la Li.pe, se l’importo iva a debito è stato dichiarato nella dichiarazione, lo stesso vale per il reverse charge limitatamente all’art. 9bis 1.

L’omessa presentazione della liquidazione periodica di cui all’articolo 21-bis del Dl 78/2010, purché i dati siano stati dichiarati  nella dichiarazione Iva annuale, può essere sanata senza l’obbliga di presenteare la Li.pe omessa?.

A ben riflettere se è pur vero che la norma impone la regolarizzazione, se il contribuente ha presentato in ogni caso la dichiarazione Iva annuale ed ha indicato gli importi, e sopratutto li ha pure pagati, l’invio della Li.pre andrebbe a creare non pochi problemi operativi, come la possibilità di una richiesta duplicata dell’iva del trimestre.

Quindi la presentazione della dichiarazione annulae andrebbe ad integrare l’omissione.

Quando uscì la Li.pe (liquidazione periodica iva), molti contribuenti furono costretti ad omettere l’invio, perchè dopo trenta giorni si ritrovavano l’avviso bonario con il 10% di sanzione e dopo pochi mesi la cartella con il 30% di sanzione, rendendo praticamente inutile ogni possibilità di ravvedimento entro la dichiaraziona annuale.

Quindi questa sanatoria deve essere presa al volo, tenete presente che in ogni caso a mio parere la dichiarazione di adesione alla sanatoriadelle irregolarità formali va controllata ed eventualmente comunicato il diniego.

L’articolo 1, commi 166 e seguenti della legge 197/2022,  prevede che le irregolarità, di natura formale, che non rilevano sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, dell’Iva e dell’Irap e sul pagamento di tali tributi, commesse fino al 31 ottobre 2022, possono essere regolarizzate mediante il versamento di una somma pari a 200 euro per ciascun periodo d’imposta cui si riferiscono le violazioni (importo pagabile in due rate entro il 31 marzo 2023 e 31 marzo 2024 o unica rata al 31 marzo 2023).

La regolarizzazione si perfeziona con il pagamento delle somme dovute e con la rimozione delle irregolarità od omissioni (per la Li.pre l’omissione è rimossa con la dichiarazione Iva).

La problematica  era richiamata dalla circolare 11/E del 2019 che  permetterebbe, nei soli casi in cui la violazione non ha comportato effetti sulla determinazione e sul pagamento dell’imposta, di regolarizzare senza invio della liquidazione (risoluzione 104/E/2017).

le violazioni in materia di reverse charge sanzionate ex articolo 6 del Dlgs 471/1997, ai commi 9-bis.1 (applicazione dell’Iva in luogo del reverse charge) e 9-bis2 (applicazione del reverse charge in luogo dell’Iva), sempreché la violazione non sia stata determinata da un intento di evasione o di frode e l’imposta sia stata effettivamente assolta. Tale fattispecie è indicata tra quelle sanabili senza rimozione delle irregolarità nelle motivazioni del provvedimento del 30 gennaio 2023. In sostanza, si potrà provvedere alla regolarizzazione senza effettuare modifiche alle fatture errate. Non viene invece citata l’omissione del reverse charge sanzionato in base all’articolo 6, comma 9-bis, per cui dovrebbe continuare ad essere necessaria l’integrazione/autofattura per aderire alla sanatoria  (a favore della sanatoria senza necessità di ulteriori adempimenti si è espressa la sentenza della Ctr Torino n. 592/2/21, del 20 luglio 2021).

Napoli,li 19/03/2023

Avv. Giuseppe Marino

fonte: Il sole 24 ore

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