L’ipoteca dell’agenzia entrate riscossione non interrompe la prescrizione

L’ipoteca dell’agenzia entrate riscossione non interrompe la prescrizione perchè non è un atto espropriativo, ma cautelare

Corte di Cassazione Sez. VI la n. 18305/2020 depositata il 03/09/2020
L’ipoteca dell’agenzia entrate riscossione non interrompe la prescrizione perchè non è un atto espropriativo, ma cautelare.
La notifica dell’ipoteca non interrompe la prescrizione   Una importante sentenza della Corte di Cassazione Sez. VI la n. 18305/2020 depositata il 03/09/2020 Un’importante sentenza della Corte di Cassazione Sez. VI la n. 18305/2020 depositata il 03/09/2020 ha stabilito che l’ipoteca esattoriale non può costituire un atto interruttivo della prescrizione, perché non ha natura di atto dell’esecuzione, come ad esempio il pignoramento, ma atto cautelare.
Ai sensi del combinato disposto degli artt. 2945, secondo comma, e 2943, comma primo, cod. civ., l’effetto tanto interruttivo quanto sospensivo della prescrizione è da ricollegare alla notificazione dell’atto con il quale « si inizia un giudizio, sia questo di cognizione ovvero conservativo o esecutivo»; si è ritenuto che un tale effetto (id est: un effetto tanto interruttivo, quanto sospensivo della prescrizione) sia da ricollegare all’atto di pignoramento, poiché ad esso consegue l’introduzione di un giudizio di esecuzione tutte le volte in cui l’atto medesimo risulti notificato regolarmente al debitore (Cass. nr. 8219 del 2002; Cass. nr. 3741 del 2017 in motivazione) non invece all’atto di precetto, idoneo a produrre (solo) un effetto interruttivo della prescrizione del relativo diritto di credito a carattere istantaneo (Cass. nr. 19738 del 2014; Cass. nr. 7737 del 2007); l’iscrizione ipotecaria prevista dall’art. 77 del d.P.R. 29 settembre 1973, nr. 602 non è atto con cui ha inizio ( «si inizia») il giudizio esecutivo;
La Cassazione  a sezioni unite, nr. 19667 del 2014 ha avuto modo di osservare come «a dispetto della “collocazione topografica” nel decreto di riferimento e dello stretto legame strumentale che lega iscrizione ipotecaria ex art. 77 d.P.R. n. 602 del 1973 ed espropriazione» detta iscrizione non possa definirsi un «atto dell’esecuzione». La cosa veramente singolare è che l’amministrazione che ha sempre sostenuto la natura cautelare dell’ipoteca, ora improvvisamente ne sostiene la natura esecutiva. Io personalmente ritengo che l’ipoteca esattoriale abbia natura esecutiva, perché lo stesso legislatore nel D.p.r. 602/1973 lo va collocare sotto la voce espropriazione forzata, unitamente al fermo amministrativo e perché nessun giudice controlla la procedura in via preventiva. Tale tesi è sempre stata sconfessata dalla giurisprudenza, perché se fosse stata riconosciuta la natura espropriativa, la cartella avrebbe avuto un anno di validità e sarebbe stata necessaria la notifica di una intimazione di pagamento, che a sua volta ha 6 mesi di validità. La mancata notifica dell’atto presupposto avrebbe reso nulla l’intera procedura di riscossione Cass. SS.UU 16402/2007. L’amministrazione ora sostiene la mia tesi, come mai? Devo ritenere che almeno la Cassazione è stata coerente con l’indirizzo assunto, se pur non condivisibile. In definitiva Se l’ipoteca ha natura espropriativa, può interrompere la prescrizione, ma non è valida se ha cartelle notificate da più di un anno.
Se l’ipoteca ha natura cautelare, non è necessaria l’intimazione di pagamento, ma non interrompe la prescrizione. Ne vedremo delle belle considerato, che ci sarà sicuramente chi sosterrà la tesi della natura espropriativa pur di salvare il Fisco.
Dott. Giuseppe Marino

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