L’ipoteca e il fermo non costituiscono atti di interruzione della prescrizione

L’ipoteca e il fermo dell’agenzia entrate riscossione non sono atti idonei ad interrompere  la prescrizione delle cartelle a cui si riferiscono perchè non costituiscono un atto espropriativo, ma cautelare.

Molto spesso in Commissione Tributaria l’agenzia entrate riscossione con una notifica di un ferno o di un ipoteca, sostiene di aver interrotto la prescrizione delle cartelle, tale affermazione non ha fondamento giuridico

Corte di Cassazione Sez. VI la n. 18305/2020 depositata il 03/09/2020

L’ipoteca dell’agenzia entrate riscossione non interrompe la prescrizione perchè non è un atto espropriativo, ma cautelare.

La notifica dell’ipoteca non interrompe la prescrizione   Una importante sentenza della Corte di Cassazione Sez. VI la n. 18305/2020 depositata il 03/09/2020 Un’importante sentenza della Corte di Cassazione Sez. VI la n. 18305/2020 depositata il 03/09/2020 ha stabilito che l’ipoteca esattoriale non può costituire un atto interruttivo della prescrizione, perché non ha natura di atto dell’esecuzione, come ad esempio il pignoramento, ma atto cautelare.

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 2945, secondo comma, e 2943, comma primo, cod. civ., l’effetto tanto interruttivo quanto sospensivo della prescrizione è da ricollegare alla notificazione dell’atto con il quale  si inizia un giudizio, sia questo di cognizione ovvero conservativo o esecutivo» si è ritenuto che un tale effetto  tanto interruttivo, quanto sospensivo della prescrizione sia da ricollegare all’atto di pignoramento, poiché ad esso consegue l’introduzione di un giudizio di esecuzione tutte le volte in cui l’atto medesimo risulti notificato regolarmente al debitore (Cass. nr. 8219 del 2002; Cass. nr. 3741 del 2017 in motivazione) non invece all’atto di precetto, idoneo a produrre soltanto  un effetto interruttivo della prescrizione del relativo diritto di credito a carattere istantaneo (Cass. sentenza n. 19738/2014  Cass. sentenza n.7737/2007); l’iscrizione ipotecaria prevista dall’art. 77 del d.P.R. 29 settembre 1973, nr. 602 non è atto con cui si attiva  il giudizio esecutivo.

Napoli,li 04/10/2021

Dott. Giuseppe Marino

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *