L’omesso invio dell’avviso bonario rende nulla la cartella

01062022

Comunicazione d’irregolarità ex art. 36 bis indispensabile.

L’avviso bonario ex art. 36 bis  secondo la Cassazione è necessario soltanto qualora ci sia  difformità tra accertato e dichiarato, ma tale affermazione è ormai anacronistica, l’obbligo del contraddittorio preventivo previsto dalla normativa europea, impone un contraddittorio preventivo, che non si può  avviare senza una comunicazione dell’avviso bonario. Lo riconobbe la Cassazione a SSUU 19667/2014 poi corretta, probabilmente su pressione dell’agenzia delle entrate, con la sentenza Cass. SSUU 24823/2015, con la quale il contraddittorio obbligatorio è stato limitato ai tributi armonizzati. La limitazione ai soli tributi armonizzati (IVA E Dogane) viola il divieto di discriminazione inversa. Resta sottolineato che i controlli ex art. 36 ter impongono sempre l’invio dell’avviso bonario.

Riferimenti normativi: Art.6 L.212/2000 – art. 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell’uomo, ma anche dall’art. 41 par. 2, che impone per una buona amministrazione l’obbligo di ascoltare il cittadino, prima che nei suoi riguardi venga emesso un provvedimento lesivo. Art. 21 del TUE (divieto di discriminazione inversa)

Riferimenti giurisprudenziali: Commissione Tributaria Provinciale di Napoli sez. 24 sentenza 5440/2020 depositata il 01/07/2020 relatore Giudice Maria Beatrice Magro Presidente Frunzio Luigi, membro Mazzi Manuela, Commissione Tributaria Provinciale di di Latina nella sentenza n. 1467/06/18 Presidente e relatore Costantino Ferrara.

L’art.6 della Legge 212/2000 stabilisce l’obbligo di inviare l’avviso bonario, qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione. Cosa significhi aspetti rilevanti è stato un vero mistero fino a quando la Cassazione Tributaria ha ritenuto negli anni, per ovvi motivi di gettito, di ritenere che l’avviso bonario è necessario ogni qualvolta c’è un discordanza tra accertato e dichiarato. Tale interpretazione sinceramente poco consona a una giustizia sostanziale, ma si concilia con il fatto che chi è stato corretto non ha diritto a riduzione delle sanzioni e al rateizzo comodo, mentre chi è stato poco onesto ha diritto alla riduzione delle sanzioni e al rateizzo trimestrale. Una disparità di trattamento che premia i furbi e  non gli onesti. Nel 2008 la Corte di Giustizia UE, con la sentenza 18 dicembre 2008, causa C- 349/07, in G.T. n. 3/2009, pag.203, è stato sancito che  il diritto al contraddittorio nel procedimento amministrativo tributario è diritto fondamentale del diritto comunitario. Una sentenza ignorata volutamente fino al 2014. Nel 2011 la Corte di Cassazione con l’Ordinanza n. 21854 del 20/10/2011, ha riconosciuto che nel caso in cui l’iscrizione a ruolo, conseguente al controllo automatizzato della dichiarazione, sia dipesa da omesso (o insufficiente) pagamento di quanto dichiarato, l’omesso invio della preventiva comunicazione di irregolarità inficia la riscossione, ove risulti che il contribuente abbia specificamente lamentato la mancata riduzione delle sanzioni. Nel 2014 la Cass. a Sezioni  Unite,  n. 19667 del 18/09/2014 ha stabilito che un atto non preceduto dalla comunicazione al contribuente e nulla, in ragione della violazione dell’obbligo che incombe  all’Amministrazione di attivare il “contraddittorio preventivo obbligatorio  endoprocedimentale“, mediante la preventiva comunicazione al contribuente della prevista adozione di un atto o provvedimento che abbia la capacita di incidere negativamente, determinandone una lesione, sui diritti e sugli interessi del contribuente medesimo. Tale sentenza poi fu corretta, probabilmente su pressione dell’agenzia delle entrate, con la sentenza Cass. SSUU 24823/2015, con la quale il contraddittorio obbligatorio è stato limitato ai tributi armonizzati. La limitazione ai soli tributi armonizzati (IVA E Dogane) viola il divieto di discriminazione inversa ex art. 21 del TUE.

Questo principio in sostanza vieta che un diritto che viene riconosciuto a tutti i cittadini europei possa essere negato per una normativa interna. Con la sentenza delle SSUU 24823/2015 di fatto si crea una discriminazione tra cittadini debitori di iva e dazi doganali e cittadini debitori di altri tributi.

Per non parlare della disparità di trattamento tra chi correttamente dichiara la giusta somma da pagare e chi invece volutamente o per sbaglio dichiara un importo difforme, il primo non avrà diritto a nulla, il secondo al rateizzo trimestrale e alla riduzione delle sanzioni dal 30% al 10%.

Gli avvisi bonari inviati  da questo indirizzo pec, sono da considerarsi inesistenti, in quanto non rientrante nei registri ufficiali:

dc.liquidazione3.noreply@pec.agenziaentrate.it

Napoli,li 01/06/2022

Avv. Giuseppe Marino

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