Nessuna sanatoria se l’atto è decaduto

Non si può configurare alcuna sanatoria della nullità della notificazione dell’atto tributario se nel frattempo l’atto è decaduto. Spetta al difensore preparato e scientemente accorto ad impugnare l’atto nei termini, ma solo dopo l’intervenuta decadenza.

Riferimenti normativi: art. 156  e 160 cpc

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 3850/2022, Cass. n. 17198/2017, Cass. n. 17251/2013,  Cass. SS.UU. n. 19854/2004

La  tempestiva proposizione del ricorso del contribuente avverso l’atto tributario (accertamento, cartella, intimazione etc..)  produce l’effetto di sanare ex tunc la nullità della relativa notificazione, per raggiungimento dello scopo dell’atto, ex art. 156 c.p.c., pur non determinando il venire meno della decadenza, eventualmente verificatasi medio tempore, del potere sostanziale di accertamento dell’Amministrazione finanziaria (cfr. Cass. n. 3850/2022, Cass. n. 17198/2017, Cass. n. 17251/2013,  Cass. SS.UU. n. 19854/2004);

L’applicazione della sanatoria può evitare la decadenza dal potere di accertamento soltanto ove sia intervenuta prima della scadenza del termine.

In poche parole, se un difensore accorto deve impugnare un atto viziato nella notificazione, lo deve fare, nei 60 giorni, ma dopo il termine di decadenza. Ad esempio un accertamento sul 2017, notificato il 02/12/2022, che decade il 31/12/2022, va impugnato a gennaio 2023 nei 60 gg ma dopo lo spirare del termine decadenziale dei 5 anni.

Napoli,li 29/05/2022

Avv. Giuseppe Marino

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