La mancata impugnazione di un atto facoltativamente impugnabile non pregiudica l’azione

In materia di Contenzioso tributario la mancata impugnazione di un atto facoltativamente impugnabile non preclude l’azione e quindi la possibilità di impugnare l’atto successivo, che rientrqa negli atti obbligatoriamente impugnabili ex art. 19 del Dlgs 546/92

Riferimenti normativi: art. 19 Dlgs 546/92

Riferimenti giurisprudenziali: Cass.6267/2022, Cass.18/07/2016, n. 14675;conformi, ex plurimis, Cass. 02/11/2017, n. 26129; Cass. 06/10/2017, n. 23469; Cass. 21/01/2020, n. 1230

In tema di impugnazione di atti dell’amministrazione tributaria, nonostante l’elencazione degli atti impugnabili contenuta nell’art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, i principi costituzionali di buon andamento della p.a. (art. 97 Cost.) e di tutela del contribuente (art. 24 e 53 Cost.) impongono di riconoscere l’impugnabilità di tutti gli atti adottati dall’ente impositore che portino, comunque, a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria, con l’esplicitazione delle concrete ragioni (fattuali e giuridiche) che la sorreggono, senza necessità di attendere che la stessa si vesta della forma autoritativa di uno degli atti dichiarati espressamente impugnabili dalla norma su richiamata, e tale impugnazione va proposta davanti al giudice tributario, in quanto munito di giurisdizione a carattere generale e competente ogni qualvolta si controversa di uno specifico rapporto tributario.

In tema di contenzioso tributario, l’impugnazione da parte del contribuente di un atto non espressamente indicato dall’art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, il quale, tuttavia, abbia natura di atto impositivo (nella specie, le fatture TIA), è una facoltà e non un onere, il cui mancato esercizio non preclude la possibilità d’impugnazione con l’atto successivo. (Cass.18/07/2016, n. 14675;conformi, ex plurimis, Cass.6267/2022, Cass. 02/11/2017, n. 26129; Cass. 06/10/2017, n. 23469; Cass. 21/01/2020, n. 1230.

Napoli,li 29/05/2022

Avv. Giuseppe Marino

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