Notifica tributaria, sanatoria, nullità, inesistenza, non applicabile la sanatoria se l’atto è decaduto, poste private

La sanatoria del difetto di notificazione per il raggiungimento dello scopo, nullità e inesistenza della notifica, il caso di inapplicabilità della sanatoria per avvenuta decadenza. L’inesistenza delle notifiche tramite società private.

Tutto ciò che bisogna sapere per far annullare gli atti tributari con competenza e senza errori

L’evoluzione della giurisprudenza marcatamente pro fisco Cassazione,  Sezioni Unite sentenza n.14916/2016 e Cassazione, Sezioni Unite sentenza n.14916/2016, che ha ritenuto applicabile la disciplina del codice di procedura civile alle notifiche degli atti tributari, giusto rinvio della norma, ha ristretto il concetto di notifica inesistente.

La differenza tra inesistenza e nullità della notificazione, si rinviene facilmente nelle conseguenze della impugnazione da parte del contribuente. Una notifica nulla (ad esempio perché manca la raccomandata informativa) sana il vizio, cosa diversa è l’inesistenza (notifica effettuata da vigili urbani quando la norma non lo prevede) in tal caso l’impugnazione non sana assolutamente nulla.

Quindi si ha inesistenza quando lo schema legale di notificazione è assolutamente non previsto dalla norma, mentre la nullità si configura quando c’è un omissione che sanabile con il raggiungimento dello scopo.

C’è però un caso, da valutare, che non produce alcuna sanatoria a seguito di impugnazione

La sanatoria del vizio di notifica a seguito dell’intervenuta impugnazione dell’Atto, opera al momento dell’impugnazione dell’Atto con effetto ex nunc, ma qualora l’impugnazione avvenga oltre il termine di decadenza previsto dalle singole Leggi di imposta, la sanatoria non può assolutamente avere effetto.

L’atto è comunque nullo per intervenuta decadenza e non sanabile.

Ad esempio se l’accertamento viene notificato il 21/12/2021 e la decadenza si configura il 31/12/2021, se c’è un vizio di notificazione, conviene impugnarlo a gennaio 2022 in modo tale che nel frattempo l’atto è decaduto e nessuna sanatoria potrà mai configurarsi.

Io per anni ho fatto rilevare l’inesistenza delle notificazione effettuate dalle società private di recapiti espressi, quando ho iniziato a fare breccia nella giurisprudenza, il legislatore ha liberalizzato le notifiche dal 10/09/2017, ma prima fate attenzione, che la liberalizzazione non c’era.

A fare da padrone era la defendini srl, di Torino, poi fallita, sulla quale ci sono numerose interpelllanze parlamentari, che chiedevano come mai tale società avesse l’appalto su quasi la totalità delle regione italiane delle notifiche degli atti esattoriali.

L’art. 4 del D.Lgs n.261/1999 stabilisce al comma 5: Indipendentemente dai limiti di prezzo e di peso, sono compresi nella riserva di cui al comma 1 gli invii raccomandati attinenti alle procedure amministrative e giudiziarie; per procedure amministrative si intendono le procedure riguardanti l’attività della pubblica amministrazione e le gare ad evidenza pubblica. E’ chiaro che la notificazione delle cartelle esattoriali poteva avvenire solo tramite il fornitore del servizio universale (ossia Poste Italiane). Tale riserva è cessata dal 10/09/2017 come previsto dall’art. 1, commi 57 e 58, Legge n. 124 del 4 agosto 2017 riconoscendo la facoltà di rilasciare licenze a società private che devono avere requisiti tali da garantire l’ordine pubblico che saranno stabiliti dal ministero della Giustizia, ma nonostante ciò nessun albo è stato istituito e nessun criterio di individuazione dei soggetti da abilitare è stata posto in essere .

L’art. 26 DPR 602/73 prevede che “La notificazione …..è eseguita mediante messi notificatori dell’esattoria o dagli ufficiali giudiziari esattoriali”.
La legge consente di notificare anche non direttamente gli atti, ma esclusivamente tramite amministrazione postale nel circuito utilizzato per gli atti giudiziari.
Le cartelle sono viziate di inesistenza della notificazione, ipotesi quest’ultima che si realizza quando manchi del tutto la notificazione, ovvero sia effettuata in modo assolutamente non previsto dal codice di rito, come nel caso specifico. Cassazione Civile Sez. I, 11-10-1999, n. 11360 – Corte Cass. n. 8372 del 1995 e Cass. n. 11360 del 1999.

L’art. 43 del Dlgs 112/999 stabilisce:

L’ufficiale della riscossione esercita le sue  funzioni  nei  comuni compresi nell’ambito del concessionario che lo ha nominato, in rapporto  di lavoro  subordinato  con  il  concessionario  stesso   e   sotto   la   sua sorveglianza; l’ufficiale della riscossione non può farsi rappresentare  né sostituire.

L’art.50 del D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112  stabilisce:  Ferme  le  eventuali  sanzioni  penali,  il  concessionario  che  fa eseguire notificazioni o atti esecutivi da ufficiali  della  riscossione  o messi notificatori non abilitati o non autorizzati è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di lire  trecentomila  per  ciascuno  degli  atti irregolarmente compiuti.

L’ufficiale  della  riscossione  o  il  messo  notificatore  che  fa eseguire atti da soggetti  non  abilitati  è  punito,  salve  le  eventuali sanzioni  penali,  con  la  sanzione  amministrativa  pecuniaria  di   lire centomila per ciascuno degli atti irregolarmente compiuti.

La Cass. civ. Sez. I, 21/09/2006, n. 20440, ha stabilito espressamente l’inesistenza delle notifiche effettuate da agenzie private di recapiti espressi
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 20440 del 21 settembre 2006 ha stabilito che l’amministrazione è tenuta ad osservare le norme sulla notificazione degli atti giudiziari a mezzo della posta come dettate dalla Legge 20 novembre 1982, n. 890 e dal complesso di tale disciplina si desume che i relativi adempimenti non possono formare oggetto della concessione a privati come prevista per taluni servizi postali dall’art. 29 del DPR 20 marzo 1973, n. 156 e dagli articoli da 121 a 148 del regolamento di esecuzione approvato con DPR 29 maggio 1982, n. 655.
A norma  della Legge 890/82 unico ente abilitato ad effettuare le notifiche amministrative e giudiziarie era fino al 10/09/2017  l’Amministrazione postale, tra l’altro come potrebbero i dipendenti di una ditta privata avere la qualifica di ufficiali giudiziari? In tal senso si veda la sentenza del Giudice di pace Catania Sez. I, 31-08-2006  nonché  della Cass. civ. Sez. I, 09-11-2004
Per cui la Commissione Tributaria in base ai poteri istruttori riconosciuti dalla legge può chiedere al  Concessionario della riscossione di dimostrare il modus operandi della notificazione, provando di aver eseguito la notifica tramite i suoi messi e non tramite società privata.

Equitalia ora agenzia delle riscossione fa uso di società private e poste ecco alcuni nomi: Defendini srl – RTI Poste Italiane Spa – Postel Spa – RTI TNT Post notifiche Srl – Nexive – TNT Post Italia Spa – Consorzio stabile Olimpo – Snem Spa

L’agenzia delle Entrate ha iniziato a far uso di società private anch’essa: Nexive (Tnt)
Sulla Defendini srl, si è pronunciata per la prima volta la Commissione Tributaria Provinciale di Torino sez. 02 sentenza n. 923/02/2017 depositata il 10/07/2017 Presidente Dott.ssa Fernanda Cervetti, relatore Dott. Vincenzo Gurgone, membro giudicante Dott. Pasquale Vellucci ha stabilito che: le notifiche effettuate dalla defendini srl sono inesistenti, in quanto soggetto non abilitato ad effettuare le notificazioni (Cass. 7156/2016-Cass.2053/2014)

Scarica qui la sentenza n. 923/02/2017 depositata il 10/07/2017 della CTP di Torino

Napoli,li 09/02/2022

Avv. Giuseppe Marino

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *