L’agenzia delle entrate riscossione notifica gli atti tramite indirizzi di posta elettronica certificata non inseriti nel registro ufficiale.
Sono sempre di più le sentenze delle Commissioni tributarie, che ritengono nulle le notifiche dell’agenzia entrate riscossione effettuate da pec non presenti nei registri ufficiali.
Le cartelle di pagamento risultano tutte notificate tramite Posta Elettronica spedita da un indirizzo PEC sconosciuto ad es. notifica.campania@cert.equitaliasud.it, notifica.acc.campania@pec.agenziariscossione.gov.it, notifica.campania@cert.equitaliariscossione.it , notifica.acc.lombardia@pec.agenziariscossione.gov.it
Tali indirizzi non risultano dai registri ufficiali e non sono oggettivamente e con certezza riferibile all’Agenzia delle entrate-Riscossione, non risultando nell’elenco del ReGIndE (Registro Generale degli Indirizzi Elettronici gestito dal Ministero della Giustizia) nè nella pagina della CCIAA, nè in quella di IndicePA, Indice delle Pubbliche amministrazioni.
L’indicePA rappresenta l’elenco ufficiale di riferimento in materia di digitalizzazione delle Pubbliche amministrazioni predisposto dall’art. 6-ter D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell’amministrazione digitale”, volto ad assicurare uniformità e trasparenza in materia di domicili telematici del settore pubblico, a cui ha peraltro fatto esclusivo riferimento il legislatore del processo tributario telematico.
Un’interpretazione di ordine sistematico fa propendere, nel silenzio del citato art. 60, per ritenere l’IndicePA come l’unico e ufficiale elenco di riferimento ai fini delle notifiche degli atti tributari sostanziali, scongiurando irragionevoli doppi binari operativi tra le notifiche degli atti processuali tributari, per le quali l’elenco ufficiale è IndicePA, e quelle dei provvedimenti tributari sostanziali, per le quali, ove si opinasse per l’applicabilita dell’art. 16-ter, l’elenco di riferimento sarebbe il ReGIndE, oltretutto non liberamente consultabile dai contribuenti, ma riservato ai soli soggetti registrati ed accreditati dal Ministero della Giustizia,
Bisogna soffermarsi sulle conseguenze giuridiche della notificazione infirmata dalla provenienza da indirizzo PEC non presente su IndicePA e protendere per una inesistenza insanabile, però onde evitare che un giudice possa ritenerlo nullo e quindi sanabile con l’impugnazione ex art. 156 del cpc è consigliabile impugnare l’atto successivo.
In tal senso CTP di Roma, sentenza 17 gennaio 2020, n. 601, CTP di Roma, sentenza 28 febbraio 2020, n. 2799 , CTP di Perugia, sentenza 26 agosto 2019, n. 379; CTP Napoli, 8 luglio 2020, n. 5232, Cass., ord. 27 giugno 2019, n.17346, CTP Benevento sentenza n. 82/01/2021 depositata il 23/02/2021, CTP Milano 2555/07/2021 depositata il 11/06/2021
Napoli, 11/06/2021
Dott. Giuseppe Marino
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