Le sentenze tributarie sono provvisoriamente esecutive illegittime le azioni successive all’annullamento e l’esecuzione civile

Illegittimi l’ipoteca e il ruolo straordinario in presenza di una sentenza tributaria favorevole anche se non definitiva, esecuzione solo con l’ottemperanza.

Le sentenze tributarie sono provvisoriamente esecutive dal 28/03/2017 ex  art. 68 e 69 del Dlgs 546/92. L’atto tributario annullato o ridotto non può che perdere efficacia quale titolo idoneo a legittimare, in radice, l’inizio o la prosecuzione di un’azione di riscossione provvisoria, anche avente natura cautelare. La decisione di merito è sostitutiva sia della dichiarazione del contribuente sia dell’accertamento dell’amministrazione. Gli obblighi derivanti dalle sentenze tributarie possono essere richiesti soltanto con il giudizio di ottemperanza  essendo stato eliminato, nell’art. 70 del d.lgs. 546/1992, ogni riferimento alle norme del codice di procedura civile.

La nuova formulazione dell’art. 69 ha previsto, che le somme dovute dall’Amministrazione finanziaria al contribuente sulla base di una sentenza non definitiva devono essere rimborsate senza attendere che la pronuncia divenga definitiva con il passaggio in giudicato. La precedente formulazione dell’art. 69 ante 28/03/2017 prevedeva l’esecuzione della sentenza di condanna degli enti impositori al pagamento di somme in favore del contribuente solamente dopo il relativo passaggio in giudicato.

Riferimenti normativi: Art.68-69 Dlgs 546/92 – art. 15 bis Dpr 602/73

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. civ., Sez. Unite, Sent.,  n. 758 pubblicata il 13/01/2017, Cass. n. 4280/2001, Cass. n. 3309 /2004, Cass. n. 6918/2013, Cass. n. 19750/ 2014

Rimango sempre più perplesso dalle continue conferme che sulla esecutività delle sentenze tributarie si sa poco o niente.

Ci sono giudici che continuano a pretendere la definitività della sentenza o addirittura nel giudizio di ottemperanza c’è chi ritiene che bisogna fare ricorso contro il silenzio rifiuto, nonostante l’art. 68 preveda espressamente il rimborso entro 90 giorni dalla notifica della sentenza.

Come ci sono molti colleghi avvocati che per l’esecuzione delle sentenze tributarie si rivolgono al tribunale ordinario, dove l’unico rimedio è il giudizio di ottemperanza.

Le sentenze tributarie sono  provvisoriamente esecutive dal 28/03/2017, ma doveva partire dal 01/06/2016 come previsto dal D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 156, art. 9 che ha introdotto varie modifiche al D.Lgs. n. 546 del 1992 in attuazione della Legge di delega n. 24 del 2013, art. 10) in particolare modificando gli art. 68 e 69 del Dlgs 546/92, ma il ritardo fu causato dalla roitardata emissione del D.M.

Una norma transitoria contenuta nell’art. 12, comma 1, D.lgs. n. 156/2015 aveva fissato l’entrata in vigore delle disposizioni descritte alla data al 1° giugno 2016. Tuttavia, tali norme hanno avuto applicazione a decorrere dal 28 marzo 2017, data di pubblicazione del decreto ministeriale contenente la normativa di dettaglio sulla prestazione della garanzia per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali in questione (decreto ministeriale n. 22 del 6 febbraio 2017 pubblicato sulla G.U. n. 60 del 13 marzo 2017).

In caso di distrazione delle spese di lite in favore del difensore dell’agente della riscossione, il soggetto debitore è il privato contribuente, rimasto soccombente nel giudizio promosso da quest’ultimo contro l’agente della riscossione, il difensore del quale, pertanto, non potrà avvalersi dell’iscrizione a ruolo ex art. 15, comma 2-sexies d.lgs. 546/1992, l’avvocato distrattario, trascorsi i 120 giorni può ottenere l’esecuzione degli obblighi derivanti dalle sentenze tributarie solo con il giudizio di ottemperanza  essendo stato eliminato, nell’art. 70 del d.lgs. 546/1992, ogni riferimento alle norme del codice di procedura civile.

Si nutrono perplessità sulla possibilità dei difensori dell’agente della riscossione a dichiararsi antistatari, visto che sono pagati dallo Stato, siamo in presenza di un indebita appropriazione di spese spettanti all’ente della riscossione? A una esplicita richiesta l’agenzia entrate riscossione ha stabilito che la distrazione deve  essere autorizzata dall’ente.

Il processo tributario è annoverabile non tra quelli di “impugnazione-annullamento” bensì tra quelli di “impugnazione-merito”, in quanto è diretto non alla mera eliminazione dell’atto impugnato, ma, estendendosi al rapporto d’imposta, alla pronunzia di una decisione di merito sostitutiva sia della dichiarazione del contribuente sia dell’accertamento dell’amministrazione (Cass. SSUU n.758/2017, Cass. n. 4280/2001, Cass. n. 3309 /2004, Cass. n. 6918/2013, Cass. n. 19750/ 2014) – che annulla, totalmente o parzialmente, l’atto impositivo (pur se in via non definitiva in attesa dell’eventuale giudizio di impugnazione), quest’ultimo, rispettivamente in toto o nei limiti della parte annullata, non può che perdere efficacia quale titolo idoneo a legittimare, in radice, l’inizio o la prosecuzione di un’azione di riscossione provvisoria, anche avente natura cautelare: riconoscere all’istituto in esame una capacità di resistenza all’annullamento, ancorché  non ancora irretrattabile, dell’avviso di accertamento che ne costituisce il presupposto di base, cioè, in definitiva, al venir meno anche della mera probabilità di fondatezza della pretesa tributaria in ragione della quale la misura è adottata (e quindi dell’esistenza del diritto di credito il cui soddisfacimento si intende garantire), non ha fondamento normativo e non risponde ad un equo bilanciamento degli interessi contrapposti (Cass. SSUU n.758/2017).

Napoli,li 14/05/2023

Avv. Giuseppe Marino

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