Orari per le notifiche via pec e cosa fare se la casella è piena

Notifica via pec, gli orari e i problemi con una casella piena, come prevenire, rimediare ed evitare problemi

Prima di analizzare la problematica, vi consiglio come evitare che il problema si presenti, basta rispettare una semplice regola non ridursi mai all’ultimo giorno.

La pec può essere notificata fino alle ore 24:00 (entro tale orario è consigliabile far pervenire la ricevuta di consegna) per il notificante l’orario vale fino alle ore 24:00 per il ricevente la notifica effettuata dopo le ore 21:00 crea il presupposto affinché  il termine per impugnare decorri dal giorno dopo, perché si considera notificata alle 7:00 del giorno successivo.

Nel caso si notifiche alle 24:00 e la ricevuta di consegna arrivi il giorno successivo, a mio parere vale la scissione degli effetti (per il notificante vale la data di spedizione, per il ricevente quella di ricezione), ma è meglio evitare ci sono sentenza che ritengono perfezionata la notifica al momento del rilascio della ricevuta di consegna, prevedendo  che la notifica  è tempestivamente eseguita quando la ricevuta di avvenuta consegna è generata entro la fine del giorno di scadenza.

Se la pec a cui si notifica ha la casella piena, conservatevi le notifiche e rinnnovate la pec immediatamente dopo o nei giorni successivi, fino a  quando poi dopo pochi tentativi (consigliabile max 3 giorni) procedere alla notifica tradizionale via posta. Bisogna rispettare la meta dei termini di cui all’rt. 325 del cpc

Riferimenti normativi: Art. 16-septies del d.l. n. 179 del 2012 (divieto di notifica 21:00-07:00), Art. 16 sexies del D.L. n. 179 del 2012 (la notifica è validamente effettuata all’indirizzo pec, indipendentemente dall’elezione di domicilio) – Art. 16, comma 6, ultima parte, D.L:  n. 179 del 2012 (affissione in cancelleria non applicabile alle notifiche via pec)

Riferimenti giurisprudenziali: Corte Costituzionale sent. n.  75/2019 (incostituzionale il limite delle ore 21:00 per notificare via pec) –  Cass., 24/05/2018, n. 12876 (valida la notifica alla pec anche se non inserita negli atti proessuali) – Cass. n. 40758/2021, Cass. n. n. 13532/2019, Cass., n. 8029/2018 (onere di rinnovare la notifica in tempi ragionevoli) – Cass., SS.UU. n. 14594/2016 (temine per rinnovare la notificazione pari alla metà di quello previsto dall’art. 325 c.p.c.)

La Corte Costituzionale con sentenza n. 75 del 19 marzo 2019 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 16-septies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, nella parte  in cui prevede che la notifica eseguita con modalità telematiche la cui ricevuta di accettazione è generata dopo le ore 21 ed entro le ore 24 si perfeziona per il notificante alle ore 7 del giorno successivo, anziché al momento di generazione della predetta ricevuta, stabilendo che il divieto di notifica per via telematica oltre le ore 21 risulta, introdotto (attraverso il richiamo dell’art. 147 cod. proc. civ.), nella prima parte dell’ art. 16-septies del d.l. n. 179 del 2012, allo scopo di tutelare il destinatario, per salvaguardarne, cioè, il diritto al riposo in una fascia oraria (dalle 21 alle 24) in cui egli sarebbe stato, altrimenti, costretto a continuare a controllare la propria casella di posta elettronica, ma tale divieto non giustifica anche la corrispondente limitazione nel tempo degli effetti giuridici della notifica nei riguardi del mittente, al quale, sebbene  il mezzo tecnologico lo consenta – viene invece impedito di utilizzare appieno il termine utile per approntare la propria difesa.

Vediamo cosa dice la norma e come rimediare all’eventualità che la ricevuta di consegna non venga rilasciata dal sistema.

La notifica via pec è sempre valida anche se la stessa non risulta dagli atti processuali, purché l’indirizzo pec sia incluso nei registri ufficiali (avvocati, commercialisti..)

una notificazione è validamente effettuata all’indirizzo p.e.c. del difensore di fiducia, quale risultante dal Reginde, indipendentemente dalla sua indicazione in atti, ai sensi dell’art. 16 sexies del decreto legge n. 179 del 2012 – come convertito dalla legge n. 221 del 2012, e modificato dall’art. 47 del decreto legge n. 90 del 2014, convertito a sua volta dalla legge n. 114 del 2014 – non potendosi configurare un diritto a ricevere le notificazioni esclusivamente presso il domiciliatario indicato (Cass., 24/05/2018, n. 12876);

Qualora non si riesce a ricevere la ricevuta di consegna, il difensore ha l’onere di attivarsi per rinnovare la notificazione a condizione che  non venga superato il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall’art. 325 c.p.c. (termine breve di impugnazione), salvo circostanze eccezionali di cui debba essere data prova rigorosa. Per la pec non è possibile l’affissioe in cancelleria non trovando applicazione la disciplina di cui all’art. 16, comma 6, ultima parte, del (citato) decreto legge n. 179 del 2012.

Quindi se  la notificazione telematica non vada a buon fine per una ragione, non imputabile al notificante – essendo invece addebitabile al destinatario per inadeguata gestione dello spazio di archiviazione necessario per la  ricezione dei messaggi (Cass., 20/05/2019, n. 13532, Cass., 21/03/2018, n. 8029) – il notificante stesso deve ritenersi abbia il più composito onere, anche alla luce del principio della ragionevole durata del processo, di riprendere idoneamente il procedimento notificatorio presso il domiciliatario (fisico) eletto, in un tempo adeguatamente contenuto, ossia che non venga superato il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall’art. 325 c.p.c., salvo circostanze eccezionali di cui debba essere data prova rigorosa (arg. ex Cass., Sez. U., 15/07/2016, n. 14594, che ha indicato il temine della metà di quello previsto dall’art. 325, cod. proc. civ.; Cass., 19/07/2017, n. 17864, Cass., 31/07/2017, n. 19059, Cass., 11/05/2018, n. 11485, Cass., 09/08/2018, n. 20700);

Cosa bisogna fare, rinotificare l’atto via pec più volte, quando dopo diversi tentativi non si riesce è consigliabile procedere alla notifica tradizionale tramite poste.

Napoli,li 14/01/2022

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