Ravvedimento, cumulo giuridico, adesione, come ridurre le sanzioni tributarie

Ravvedimento, cumulo giuridico, adesione, come muoversi tra le sanzioni tributarie senza rimetterci

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Tra ravvedimento, cumulo giuridico, adesione, definizione anticipata, se il contribuente conosce le norme può ridurre il carico fiscale del 50%, perché l’amministrazione spesso e volentieri non tiene conto di tutte le agevolazioni e i contribuenti non conoscono le varie strade per risparmiare.

Riferimenti giuridici: art. 11-12-13 del Dlgs 472/1997, Art .1-5  Dlgs 471/97, Dlgs 158/2015 – Art. 5 D.L. 197/1990,

Riferimenti di prassi: Circolare 42/E del 2016, Circolare 23/E del 2015, Circolare 55/E del 2001,  Circolare 23-25/1999, Circolare 180/E del 1998, Circolare n. 192E del 1998, nota 159135 del 11/09/2011

Il Ravvedimento operoso è un istituto nato per incentivare i contribuenti a regolarizzarsi da soli pagando una sanzione molto ridotta. Prima se non si pagava un imposta oppure non si faceva una dichiarazione si preferiva non presentarla o non pagarla più per evitare le sanzioni pesanti.

L’istituto del ravvedimento riduce fino a 1/10 la sanzione minima edittale, quindi un bel risparmio, ma attenzione deve essere contestuale al pagamento o all’adempimento.

La prima cosa da fare è individuare la sanzione edittale che corrisponde alla sanzione minima, ad eccezione però della Dichiarazione omessa e la dichiarazione infedele nei 90 gg, per questi due adempimenti l’agenzia ha un sistema più favorevole per i contribuenti (circolari 42/E del 2016 e 23-25/1999)

Il ravvedimento però può essere non conveniente nel caso di violazioni plurime, anche se in verità una parte minoritaria della giurisprudenza ammette il cumulo anche per il ravvedimento, l’agenzia delle entrate invece pretende il ravvedimento per ogni singola violazione, in questo caso quindi è più conveniente il cumulo giuridico.

Ad esempio per gli omessi versamenti non esiste il cumulo giuridico Circolare 180/E del 1998

Che cos’è il cumulo giuridico, è un istituto di natura penale, che si concretizza in presenza di numerose violazioni l’applicazione della sanzione più grave prevista per la più grave violazioni aumentata di un quid pluris (concorso da ¼ al doppio), poi su questa sarà possibile l’adesione con la riduzione a 1/6 o a 1/3. Il cumulo giuridico è ammesso sull’atto di contestazione, quindi bisogna aspettare che l’ufficio lo emetta.

Il Cumulo giuridico opera anche per più periodi d’imposta (art.12 c.5), quindi se nel verbale della guardia di finanza accertano ad esempio l’evasione per 4 anni, il cumulo giuridico è ammesso e spesso e volentieri non lo considerano facendovi pagare più del doppio del dovuto. Prima era consentito per singolo tributo e per singolo periodo d’imposta oggi tale divieto è stato abrogato.

Il giudice tributario che prende cognizione della sanzione comminata per più periodi d’imposta, può considerare il cumulo ed applicare la sanzione unica anche per le altre sentenze.

Ricordatevi che le sanzioni sono stabilite dallo Stato e l’unica fonte normativa è il Dgls 472/1997, gli enti locali non hanno potere in materia sanzionatoria, sono nulle ad esempio le delibere comunali che aumentano le sanzioni del 200%.

Un’altra questione molto importante da considerare è quando si procede all’adesione e si rateizza, nel caso si decada dalla rateizzazione la riduzione a 1/6 viene meno e la sanzione si sestuplica.

Per vitare questo enorme danno, specialmente nel caso abbiate seri dubbi di poter onorare il rateizzo, potreste definire le sanzioni subito e rateizzare il resto, in modo tale che se si decade dal rateizzo le sanzioni sono ormai definite e non si sestuplicano.

Un’altra particolarità che nessuno valuta è quella sorta di ricatto che è contenuto in ogni atto di accertamento, se si paga subito e non fa ricorso la sanzione è ridotta a 1/6 se invece si fa ricorso la sanzione è sestuplicata. Anche in questo caso si può definire la sanzione a 1/3 e nel caso si perda il ricorso le sanzioni sono ormai estinte, ma c’è anche il rovescio della medaglia, se si vince la sanzione non viene rimborsata, perché c’è un oblazione sanzionatoria.

Napoli,li 12/01/2022

Dott. Giuseppe marino

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