Processo tributario: L’importanza del file posta cert e della Nota di iscrizione NIR

Conseguenze dell’omessa allegazione dell’atto impugnato.

Come salvarsi dal non aver adempiuto all’onere di produzione dell’atto impugnato ex art 22 D.lgs 546/92 nel fasciolo telematico.

Riferimenti normativi: art. 22 e 32 del Dlgs 546/92

Depositare il postacert e conservare la nota di iscrizione della NIR può salvarvi dall’inammissibilità, in ogni caso è buona norma una trentina di giorni prima dell’udienza controllare che tutti i depositi siano stati effettuati, in caso contrario ci si può avvalere dell’art.32 del Dlgs 546/92 che consente il deposito almeno 20 gg prima dell’udienza di ulteriori documenti probatori.

Voglio condividere con voi questa mia riflessione sui documenti in epigrafe, in quanto potrebbe salvare parecchi ricorsi.

Il file posta cert, costituisce la ricevuta di consegna in originale, allegare solo la stampa in pdf della ricevuta di consegna potrebbe crearvi problemi, nel caso l’ufficio non si dovesse costituire, ma allo stesso tempo ex adverso costituisce una valida eccezione quando l’agenzia della riscossione anziché versare in atti come prova il file posta cert, allega soltanto un fotocopia della ricevuta di consegna.

Non allegare il posta cert,  se l’agenzia delle entrate citata in giudizio non si dovesse costiutuire,  può esporvi a rischio che il giudice non ritenga valida la semplice stampa in pdf della ricevuta di consegna, che vi ricordo, rappresenta una semplice copia alterabile.

Il file posta cert può essere aperto con il programma thunderbird e contiene di fatto l’intera pec inviata alla controparte, contiene il ricorso, la nomina e l’atto impugnato.

Quindi depositando il file posta cert, avete depositato il ricorso, la nomina e l’atto impugnato, anche se non direttamente in file pdf, ma indirettamente tramita l’apertura del file posta cert.

La ricevuta NIR invece costituisce una distinta dei documenti allegati nel fascicolo telematico.

Qualche tempo fa mi è capitato di vedermi dichiarare inammissibile un ricorso perché secondo la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli, non avevo allegato l’atto impugnato.

Orbene grazie al fatto che avevo depositato il postacert e conservato la ricevuta Nir, dai controlli effettuati riscontravo che l’atto impugnato era stato regolarmente depositato e inserito nella distinta NIR, ma non risultava nel fascicolo forse per problemi tecnici, in più nel file posta cert era inserito anche l’atto impugnato.

Ho proposto pertanto appello, facendo presente che l’atto era stato allegato e in ogni caso presente nel postacert.

Si rammenta infine l’orientamento della Suprema  Corte (Cass.n. 21170/2005; Cass. n. 6391/ 2006; Cass. n. 29394/2008; Cass. n. 15444/2010; Cass. n. 6130/ 2011), secondo il quale le previsioni di inammissibilità, proprio per il loro rigore sanzionatorio, devono essere interpretate in senso restrittivo, limitandone cioè l’applicabilità ai soli casi nei quali il rigore estremo è davvero giustificato; ciò anche tenendo presente l’insegnamento fornito dalla Corte costituzionale, con particolare riguardo al processo tributario, secondo il quale le disposizioni processuali tributarie devono essere lette in armonia con i valori della “tutela delle parti in posizione di parità, evitando irragionevoli sanzioni di inammissibilità”(sentenze Corte Costituzionale nn.189/2000 e 520/2002).

Potreste comunque salvare il ricorso depositando l’atto impugnato 20 giorni prima dell’udienza, tanto che il successivo art. 32 del d.lgs.546/92, stabilisce che la nuova documentazione probatoria possa essere depositata sino a venti giorni prima della data fissata per la trattazione. Sull’ammissibilità del deposito dell’atto impugnato 20 giorni prima dell’udienza si veda Cass. 10209/2018.

Napoli,li 10/03/2023

Avv. Giuseppe Marino

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