Stampa dei registri contabili
Vanno stampati entro 3 mesi dalla presentazione della dichiarazione, l’imposta di bollo entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio e la tassa di concessione governativa entro il 16 marzo di ogni anno.
Ogni anno entro tre mesi dal termine di presentazione delle dichiarazioni dei redditi scatta l’obbligo di stampare i registri contabili.
Per l’anno 2021 ad esempio la cui dichiarazione Unico 2022 è stata presentata il 30/11/2022, l’obbligo scatta il 28/02/2023, ed entro tale data è necessario stampare i registri contabili o procedere alla conservazione sostitutiva.
I registri che bisogna stampare sono : I registri iva, il libro giornale, il libro inventari; i partitari contabili, il registro contabilità fiscale di magazzino.
Vi segnalo alcune peculiarità per ogni singolo registro:
Il registro beni ammortizzabili, come imposto dall’art. 16 D.P.R. 600/1973, deve essere predisposto e stampato, entro il termine di presentazione delle dichiarazioni dei redditi, e non entro tre mesi, per cui la stampa ad esempio per l’anno 2021 doveva avvenire entro il 30/11/2022.
Il libro inventari dovrà essere stampato, sempre entro tre mesi dalla presentazione della dichiarazione, ma deve essere firmato dall’imprenditore e/o dal legale rappresentante della società. La stampa deve comprendere, il bilancio di verifica definitivo, completo di dettaglio analitico dei saldi clienti e fornitori; il dettaglio delle rimanenze finali di magazzino con il relativo criterio di valutazione (in particolare per le ditte individuali e società di persone che non redigono la nota integrativa); limitatamente alle società di capitali occorre stampare inoltre il bilancio UE completo di nota integrativa ed il raccordo tra bilancio di verifica e bilancio UE; il dettaglio delle rivalutazioni dei beni effettuate.
Con riferimento alle rimanenze finali in caso di omessa presentazione del prospetto analitico delle rimanenze finali, l’ufficio può procedere ad accertamento induttivo. Cass. la sentenza n. 14501/2015
Limitatamente al registro della contabilità di magazzino, bisogna stampare le schede di magazzino per articolo con indicazione dei carichi e degli scarichi avvenuti nell’anno e le quantità e valori alla fine dello stesso; il registro non è vidimato e non è soggetto ad imposta di bollo. La conversione in legge del decreto fiscale n. 146/2021 ha introdotto una novità in materia di contabilità di magazzino. In particolare, la tenuta delle scritture diventa obbligatoria se i ricavi sono superiori a 5.164,00 milioni e le rimanenze superiori a 1.1 milioni di euro.
La norma di riferimento è l’articolo 14 del D.P.R. 600/73 che individua le scritture di magazzino che sono regolamentate dall’ art. 1 D.P.R. 695/1996.
I precedenti valori erano espressi in lire (ricavi per dieci miliardi di lire e rimanenze per due miliardi di lire).
L’obbligo di istituire le scritture di magazzino scatta a partire dal secondo periodo d’imposta successivo a quello in cui per la seconda volta consecutiva si siano superati i limiti; al contrario, l’obbligo decade a partire dal secondo periodo d’imposta successivo a quello in cui per la seconda volta il valore dei ricavi e delle rimanenze è risultato inferiore a quello stabilito.
La Tassa di concessione di governativa
Entro il 16 marzo di ogni anno le società di capitali sono tenute, al versamento della tassa annuale di concessione governativa per la vidimazione dei libri sociali.
L’entità dell’importo varia in base all’ammontare del capitale sociale (o fondo di dotazione) all’1/01/2023:
€ 309,87: se non è superiore a € 516.456,90
€ 516,46: se supera € 516.456,90
Sono tenute al versamento della tassa di concessione governativa per la vidimazione dei libri sociali:
Le “società di capitali”: SPA, SRL (anche semplificate) e SAPA e i coinsorzi sotto forma di società consortile (RM 411461/90)
Sono esluse dalla tassa di concessione governativa
Le Cooperative e società di mutua assicurazione (CM 108/96)
Le società sportive dilettantistiche (art. 13-bis, c. 1, Dpr 641/72), affiliate ad una Federazione sportiva nazionale, Ente di formazione sportiva il cui atto costitutivo sia conforme ai provvedimenti in materia di Onlus (L. 289/2002), I Consorzi.
Le Società in liquidazione rimangono obbligate al versamento anche le società che si trovino in liquidazione ordinaria (CM 108/96) o in una procedura concorsuale diversa dal fallimento (sempreché permanga l’obbligo della tenuta dei libri da vidimare nei modi previsti dal C.C.).
Le società dichiarate fallite sono esonerate (le scritture previste dalla L. Fallimentare vanno, infatti, vidimate dal Giudice Delegato “senza spese”)
La tassa è deducibile ai fini IRES (“per cassa”, ex art. 99 TUIR) e IRAP, va versata con modello F24 con codice tributo 7085 con annotazione della sigla della provincia della CCIAA di competenza ad esempio NA per Napoli, MI per Milano.
In caso di omesso versamento si può ricorrere al ravvedimento operoso
L’imposta si versa con modello F24 con codice tributo 7085, gli interessi di mora sono calcolati al tasso di interesse legale, e vanno versati con lo stesso codice tributo
La sanzione per il ravvedimento invece va pagato com modello F23 , per la sola sanzione; si riportano (nei relativi campi): codice tributo “678T – sanzione pecuniaria tasse di Concessioni governative” (campo 11),
codice ufficio “RCC” (campo 6); causale “SZ” (campo 9); anno per il quale si versa la tassa (campo 10);
L’imposta di Bollo
L’art. 6 co. 2 e 3 del DM 17.06.2014 disciplina l’imposta di bollo, di Euro 16,00 per le società di capitali e Euro 32,00 per le società di persone, che è dovuta ogni 2500 registrazioni o frazioni esse. Per registrazione deve intendersi ogni singolo accadimento contabile, a prescindere dalle righe di dettaglio (risoluzione Agenzia Entrate n.161/2007). Per il libro inventari deve intendersi la registrazione relativa ad ogni singola riga di dettaglio che compone il libro, mentre per il libro giornale ogni singola operazione rilevata in partita doppia, a prescindere dalle righe di cui si compone la scrittura contabile.
Il pagamento deve essere effettuato esclusivamente tramite modello F24, codice tributo 2501 entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio.
L’assolvimento dell’imposta di bollo da effettuarsi entro il 30 Aprile di ogni anno è dovuta indipendentemente dal fatto che la conservazione dei registri avvenga con modalità elettronica, con apposizione di marcatura temporale, oppure con metodi tradizionali, in tal senso Circolare n.5/2022 Imposta di bollo sui registri contabili
Napoli,li 11/03/2023
Avv. Giuseppe Marino