L’atto successivo dichiarato nullo travolge anche quello presupposto anche se non impugnato congiuntamente

Il giudicato implicito, copre dedotto e deducibile

L’impugnazione del solo atto consequenziale implica anche l’annullamento dell’atto presupposto anche se non espressamente impugnato.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. 35137/2021 , Cass.1144/2018

E’ consolidato principio della suprema Corte di cassazione  secondo il quale il giudicato copre il dedotto ed il deducibile, cioè non soltanto le ragioni giuridiche fatte espressamente valere, in via di azione o in via di eccezione, nel medesimo giudizio (giudicato esplicito), ma anche tutte quelle altre che, se pure non specificamente dedotte o enunciate, costituiscano, tuttavia, premesse necessarie della pretesa e dell’accertamento relativo, in quanto si pongono come precedenti logici essenziali e indefettibili della decisione, così avendosi il giudicato implicito (Cass. 5486/2019). La CTR ha correttamente richiamato il principio ed ha quindi interpretato l’estensione della sentenza passata in giudicato di cui si chiede l’esecuzione, rilevando che in questo caso dall’ accoglimento del ricorso discende non solo l’annullamento delle intimazioni, ma anche di quanto costituisce la premessa necessaria delle stesse e cioè le relative cartelle ed iscrizioni a ruolo, dovendosi quindi ripristinare la situazione antecedente gli avvisi di intimazione. La correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è infatti assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, e il contribuente ben può impugnare anche solo l’atto consequenziale notificatogli, facendo valere 16929/2017 l vizio derivante dall’omessa notifica dell’atto presupposto (Cass. 1144/2018).

Napoli,li 22/03/2022

Avv. Giuseppe Marino

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