Atti facoltativamente e obbligatoriamente impugnabili

In Commissione Tributaria vige un enorme confusione sulla questione di quali atti è obbligatorio impugnare e quali invece sono facoltativamente impugnabili.
 Cassazione a Sezioni Unite sent. 10672/2009
Atti obbligatoriamente impugnabili – Quelli presenti nell’elenco di cui all’art. 19
Atti non obbligatoriamente, ma facoltativamente impugnabili : Il preavviso di fermo amministrativo, la comunicazione preventiva d’ipoteca, l’estratto di ruolo
Se si impugnano le comunicazioni preventive di ipoteca o di fermo, il concessionario dice che non sono impugnabili, se non le impugnate e impugnate direttamente l’ipoteca o il fermo, dicono che dovevate impugnare la comunicazione preventiva.
La comunicazione preventiva di ipoteca o il preavviso di fermo non possono sostituire la prova della corretta notifica delle cartelle, proprio perché sono atti facoltativamente impugnabili.
Quindi cosa fare?
E’ sempre consigliabile impugnare la comunicazione preventiva, ma ricordate che la Cassazione ha più volte stabilito anche a SSUU che gli atti non rientranti nell’art. 19 sono atti facoltativamente impugnabili.
Quindi un abile difensore vi saprà consigliare se e quando impugnare e cosa eccepire.
E’ privo di fondamento giuridico ciò che sostiene l’agente della riscossione che  ritiene che  la parte decaduta per la mancata impugnazione della comunicazione preventiva di iscrizione di ipoteca o di fermo amministrativo, non posso impugnare l’ipoteca o il fermo.
Tale affermazione trova fondamento nell’art. 19, D.Lgs. n. 546 del 1992 , che non include espressamente il preavviso di iscrizione d’ipoteca e il fermo tra gli atti impugnabili, ciò nonostante il contribuente può in ogni caso impugnarli impugnando anche gli atti presupposti, per cui  la parte ha solo la possibilità ma non l’onere di impugnazione, potendo attendere per l’impugnativa l’emanazione dell’atto conclusivo del procedimento.
Il principio di diritto statuito dalla Suprema Corte con giurisprudenza ormai consolidata in tema di atti impugnabili nel processo tributario di cui all’art. 19 D.Lgs. n. 546 del 1992, ha carattere generale, facendo riferimento a tutti gli atti adottati dall’ente impositore che, con l’esplicitazione delle concrete ragioni (fattuali e giuridiche) che la sorreggono, porti comunque a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria senza necessità di attendere che la stessa, ove non sia raggiunto lo scopo dello spontaneo adempimento cui è naturalmente preordinata, si vesta della forma autoritativa di uno degli atti dichiarati espressamente impugnabili dall’art. 19 D.Lgs. n. 546 del 1992 citato.
Osserva la Suprema Corte che l’elenco degli atti impugnabili contenuto nel predetto articolo benché tassativo deve essere interpretato in modo estensivo dovendosi ricomprendere anche i provvedimenti che abbiano i requisiti di forma e di sostanza per enunciare una chiara ed inequivoca imposizione di carattere tributario (Cassazione Sentenza n. 17202/2009).
Ricorrono pertanto i presupposti per affermare l’autonoma impugnabilità del preavviso notificato all’appellante, trattandosi di atto funzionale a portare a conoscenza del contribuente una determinata pretesa tributaria, rispetto al quale sorge ex art. 100 c.p.c. l’interesse del contribuente alla tutela giurisdizionale per il controllo della legittimità sostanziale della pretesa impositiva (Il Cassazione a Sezioni Unite sent. 10672/2009)
In tal senso Commissione Tributaria Regionale di Milano sent. 3514/19/2016 dep il 13/06/2016
 La stessa cosa vale sull’estratto di ruolo, bisogna valutare l’opportunità di impugnarlo.
L’impugnabilità dell’estratto di ruolo è stata riconosciuta dalla Cassazione a Sezioni Unite sent. 19704/2015, in quanto la Suprema Corte riconosce il diritto alla difesa per cartelle non notificate correttamente. Io sinceramente ho sempre sostenuto che l’estratti di ruolo fosse impugnabile, perché è l’unico documento che rappresenta il ruolo, a parte la cartella, in assenza di valida notifica della stessa.
Facoltà e non obbligo d’impugnazione del contribuente dell’estratto di ruolo, in quanto atto facoltativamente impugnabile, (Corte di Cassazione con sentenza del 02/10/2015, n. 19704).
In definitiva
La sentenza ci insegna che gli atti che rientrano nell’art.19 devono essere obbligatoriamente impugnati.
Gli atti che non rientrano nell’art.19, il contribuente ha facoltà di impugnare non l’obbligo.
Per cui l’estratto di ruolo, le comunicazioni preventive di ipoteca o il preavviso di fermo sono atti che  possono anche non essere impugnati, restando l’obbligo di impugnare l’atto successivo, ossia l’ipoteca o il fermo.

Napoli,li 24/09/2021

Dott. Giuseppe Marino

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *