Atti facoltativamente e obbligatoriamente impugnabili

 

Contenzioso tributario

Atti facoltativamente e obbligatoriamente impugnabili

la tassatività dell’art.19 ?

L’importanza della cassazione a SSUU 16412/2007 e della Cassazione a SSUU 19704/2015

In materia di contenzioso tributario, l’impugnazione da parte del contribuente di un atto non espressamente indicato dall’art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, è una mera facoltà e non un onere, il cui mancato esercizio non preclude la possibilità d’impugnazione con l’atto successivo .. » (Cass. Ordinanza 26129 del 02/11/2017, Cass. Ordinanza n. 14675 del 18/07/2016, Cass. Ordinanza n. 14045 del 04/05/2017).

Gli atti facoltativamente impugnabili sono quelli non elencati nell’art 19 del Dlgs 546/92, i più noti, sono il preavviso di fermo e la comunicazione preventiva di ipoteca.

La mancata impugnazione del preavviso di iscrizione ipotecaria o del preavviso di fermo, non precludono l’impugnazione dell’atto successivo, proprio perché atti facoltativamente impugnabili.

La cosa più importante a mio avviso è che tali comunicazioni preventive proprio perché facoltativamente impugnabili, non possono sostituire la prova dell’avvenuta rituale notifica delle cartelle.

Quindi la loro impugnazione non può che considerarsi meramente facoltativa e non preclusiva di quella del successivo atto di iscrizione ipotecaria o del fermo vero e proprio, la cui natura di atto autonomamente ed obbligatoriamente impugnabile è invece sancita da tale disposizione legislativa processuale.”

Fate attenzione però, che il preavviso di fermo molto spesso costituisce anche fermo vero e proprio in violazione della previa comunicazione preventiva, non è raro che l’agente della riscossione iscriva direttamente il fermo senza ulteriori avvisi.

La sentenza della Cassazione a Sezioni Unite n. 16412 del 25/07/2007, ha statuito che “l’omissione della notificazione di un atto presupposto costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell’atto consequenziale notificato e tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta di impugnare, per tale semplice vizio, l’atto consequenziale notificatogli  impugnando cumulativamente l’atto presupposto  (non notificato) per contestare radicalmente la pretesa tributaria (Cass.  Sez. 5, n. 13641 del 21/05/2019, Cass. ordinanza n. 31070 del 30/11/2018).

La Cassazione a SSUU 19704/2015 del 02/10/2015 nello stabilire che è possibile impugnare l’estratto di ruolo, ha in sostanza statuito che nel termine accertamento può rientrare qualsiasi pretesa del fisco, differenziando atti facoltativamente impugnabili (non elencati nell’art.19 del Dlgs 546/92 e quelli obbligatoriamente impugnabili rientranti nel predettoa rticolo).

 Napoli,li 14/06/2021

Dott. Giuseppe Marino

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