Gli atti facoltativamente impugnabili non comportano alcuna cristallizzazione della pretesa

Cassazione Civile Ord. Sez. 5 n. 30736/2021 pubblicata il 29/10/2021

Gli atti facoltativamente impugnabili non comportano alcuna cristallizzazione della pretesa tributaria, costituiscono  una facoltà della parte, e non un onere, e, pertanto, non possono determinare alcuna decadenza per il caso in cui essa non venga esercitata, nella fattispecie il preavviso di iscrizione ipotecaria, previsto dall’art. 77, comma 2 bis, D.P.R. n. 602 del 1973 costituisce un atto suscettibile di essere autonomamente impugnato, ma l’impugnazione costituisce una facoltà e non un onere del destinatario, che può in ogni caso proporre ricorso contro la successiva iscrizione.

Gli atti tributari impugnabili, si distinguono in atti tipici autonomamente impugnabili (elencati nell’art. 19 del Dlgs 546/92) e atti atipici facoltativamente impugnabili non rientranti nel citato art.19.

Il ricorso al giudice tributario contro gli atti che, anche se non assumono le caratteristiche proprie di quelli atti elencati nell’art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992, comunque recano l’esplicitazione delle concrete ragioni (fattuali e giuridiche) che li sorreggono e portano a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria, senza imporre al contribuente di attendere che tale pretesa si vesta della forma autoritativa, riconducibile ad uno degli atti dichiarati espressamente impugnabili (v. Cass., Sez. U, n. 10672 dell’11/05/2009; Cass., Sez. 5, n. 7344 dell’11/05/2012; Cass., Sez. 5, n. 22497 del 27/09/2017; Cass., Sez. 6-5, n. 23469 del 06/10/2017; Cass., Sez. 6-5, n. 26129 del 02/11/2017; Cass., Sez. 5, n. 27601 del 30/10/2018

All’affermazione della facoltà di proporre immediata impugnazione dell’atto non espressamente indicato dall’articolo appena menzionato non è, tuttavia, affiancata la cristallizzazione della pretesa tributaria, ove, l’impugnazione non sia effettuata e la pretesa venga successivamente reiterata in uno degli atti tipici previsti dall’articolo menzionato, perché l’impugnazione è, appunto, una facoltà della parte, e non un onere, e, pertanto, non può determinare alcuna decadenza (operante solo se normativamente prevista) per il caso in cui essa non venga esercitata (in tal senso, v. Cass., Sez. 5, n. 2616 dell’11/02/2015; Cass., Sez. 6-5, n. 14675 del 18/07/2016; Cass., Sez. 5, n. 11471 dell’11/05/2018; Cass., Sez. 5, n. 27805 del 31/10/2018; Cass., Sez. 5, n. 1230 del 21/01/2020).

La qualificazione di un atto tra quelli tipici autonomamente impugnabili, facoltativamente impugnabili, o non impugnabili è, dunque, fondamentale. Solo i primi devono essere impugnati nel termine di decadenza, pena la loro definitività. Per i secondi, la mancata impugnazione non produce conseguenze pregiudizievoli definitive e l’avvenuta impugnazione diviene addirittura irrilevante, una volta che sia sopravvenuta la notifica dei primi.

Nelle pronunce richiamate si legge che l’elencazione di tali atti, contenuta nell’art. 19 d.lgs. n. 546/1992, pur essendo tassativa, deve essere interpretata in senso estensivo, sia in ossequio alle norme costituzionali di tutela del contribuente (art. 24 e 53 Cost.) e di buon andamento della P.A. (art. 97 Cost.), che in conseguenza dell’ampliamento della giurisdizione tributaria, operato con la legge n. 448/2001. Viene, in particolare, riconosciuto, in capo al contribuente, al momento della ricezione della notizia della pretesa tributaria, l’interesse, ex art. 100 c.p.c., a richiedere su di essa una pronuncia giudiziale idonea ad acquisire effetti non più modificabili e, quindi, ad invocare una tutela giurisdizionale, che svolga una funzione di controllo della legittimità sostanziale della pretesa impositiva o dei connessi accessori vantati dall’ente pubblico.

Napoli,li 29/11/2021

Dott. Giuseppe Marino

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