Giudizio di ottemperanza la sentenza Tributaria copre dedotto e deducibile

Cass. Ord. Sez. 5 n. 35137/2021

Giudizio di ottemperanza e il giudicato implicito: La sentenza Tributaria copre dedotto e deducibile, pertanto il giudice tributaria deve annullare e disporre il rimborso anche se questo non è stato richiesto dal contribuente o statuito dalla sentenza.

In un giudizio di ottemperanza, la CTP di Agrigento, aveva disposto il rimborso di una sentenza di annullamento di un intimazione di pagamento, senza che fosse stato richiesto e disposto l’annullamento delle cartelle.

L’agente della riscossione ricorreva, deducendo che il giudice tributario non poteva disporre il rimborso delle cartelle in quanto non impugnate, anche se l’intimazione era stata annullata per irrituale notifica delle cartelle presupposte.

La Cassazione ha rigettato il ricorso dell’agente della riscossione ritenendo che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è infatti assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, e il contribuente ben può impugnare anche solo l’atto consequenziale notificatogli, facendo valere il vizio derivante dall’omessa notifica dell’atto presupposto (Cass. 1144/2018, Cass. SSUU 16412/2007).

La Suprema Corte quindi ha ritenuto che la CTR si è attenuta al consolidato principio secondo il quale il giudicato copre il dedotto ed il deducibile, cioè non soltanto le ragioni giuridiche fatte espressamente valere, in via di azione o in via di eccezione, nel medesimo giudizio (giudicato esplicito), ma anche tutte quelle altre che, se pure non specificamente dedotte o enunciate, costituiscano, tuttavia, premesse necessarie della pretesa e dell’accertamento relativo, in quanto si pongono come precedenti logici essenziali e indefettibili della decisione, così avendosi il giudicato implicito (Cass. 5486/2019).

La sentenza della Cassazione  ha correttamente richiamato il principio ed ha quindi interpretato l’estensione della sentenza passata in giudicato di cui si chiede l’esecuzione, rilevando che in questo caso dall’ accoglimento del ricorso discende non solo l’annullamento delle intimazioni, ma anche di quanto costituisce la premessa necessaria delle stesse e cioè le relative cartelle ed iscrizioni a ruolo, dovendosi quindi ripristinare la situazione antecedente gli avvisi di intimazione.

 Secondo la costante giurisprudenza della suprema Corte, “l’autorità del giudicato copre non solo il dedotto ma anche il deducibile in relazione al medesimo oggetto, cioè non soltanto le ragioni giuridiche fatte valere in giudizio (giudicato esplicito), ma anche tutte quelle altre – proponibili sia in via di azione che di eccezione – le quali, sebbene non dedotte specificamente, si caratterizzano per la loro comune inerenza ai fatti costitutivi delle pretese anteriormente svolte (giudicato implicito)” (così, in particolare, in motivazione, già Cass. Sez. Lav., sent. 16 marzo 1996, n. 2205, Cass. Sez. Lav., sent. 13 maggio 2000, n. 6160, Cass. Sez. Lav., sent. 30 giugno 2009, n. 15343).

Napoli,li 28/11/2021

Dott. Giuseppe Marino

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