Motivazione cartella
La cartella di pagamento deve essere debitamente motivata se costituisce il primo atto impositivo, se invece costituisce un secondo atto (ad esempio a seguito di avviso di liquidazione), basta il richiamo a quest’ultimo, sempre che sia stato ritualmente notificato, in difetto va allegato all’atto che lo richiama.
Se si tratta di un controllo 36 bis o 36 ter, si atteggia in modo diverso, qualora si tratti di rettifica degli importi, la cartella va debitamente motivata, se invece riporta esattamente quanto dichiarato dal contribuente, senza alcuna rettifica, il rinvio alla dichiarazione è sufficiente.
In ogni caso il calcolo degli interessi deve essere esplicitato e consentire al contribuente di svolgere gli opportuni controlli.
Riferimenti normativi: Art. 7 L.212/2000, art. 3 L.241/1990
Riferimenti giurisprudenziali: Cass. ord. 15117/2022, Cass. SSUU n. 18298/2021, Cass., SSUU n. 1172/2010, in merito agli interessi Cass.10481/2018 , Cass.17765/2018, Cass.15554/2017, Cass. 24933/2016, Cass. n. 8651/2009
La cartella di pagamento che, non segua uno specifico atto impositivo già notificato al contribuente, ma costituisca il primo ed unico atto con il quale l’ente impositore esercita la pretesa tributaria, deve essere motivata alla stregua di un atto propriamente impositivo, e contenere, quindi, gli elementi indispensabili per consentire al contribuente di effettuare il necessario controllo sulla correttezza dell’imposizione (Cass. SSUU 14 maggio 2010, n. 1172).
L’obbligo di motivazione si atteggia diversamente a seconda del fatto che con la cartella siano rettificati i risultati della dichiarazione e, quindi, sia esercitata una vera e propria potestà impositiva, da quello con cui si proceda, in sede di controllo cartolare artt. 36 bis, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e 54 bis, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, alla liquidazione dell’imposta in base ai dati contenuti nella dichiarazione o rinvenibili negli archivi dell’anagrafe tributaria; – in quest’ultimo caso, l’atto può essere motivato con il mero richiamo alla dichiarazione, poiché il contribuente è già in grado di conoscere i presupposti della pretesa (cfr. Cass., ord., 20 settembre 2017, n. 21804; Cass. 11 maggio 2017, n. 11612; Cass. 27 giugno 2016, n. 15564; Cass. 28 novembre 2014, n. 25329).
Quando l’iscrizione a ruolo della imposta dovuta e la consequenziale emissione di cartella di pagamento avviene a seguito di un controllo formale che non tocca la posizione sostanziale della parte contribuente ed è scevro da profili valutativi e/o estimativi e da atti d’indagine diversi da mero raffronto con dati ed elementi in possesso dell’anagrafe tributaria non viene richiesta una motivazione dettagliata, essendo sufficiente il rinvio alla dichiarazione presentata dal contribuente (Cass., SSUU 8 settembre 2016, n. 17758).
In tema di riscossione delle imposte sul reddito, la cartella di pagamento degli interessi maturati su un debito tributario dev’essere motivata dal momento che il contribuente dev’essere messo in grado di verificare la correttezza del calcolo degli interessi» (Cass.10481/2018 , Cass.17765/2018, Cass.15554/2017, Cass. 24933/2016, Cass. n. 8651/2009 ).
Napoli,li 20/06/2022
Avv. Giuseppe Marino