Nessuna sanatoria e nessuna norma speciale può salvare la notifica da pec non rientrante nei registri ufficiali

Le notifiche da indirizzi pec  non rientranti registri IPA, REGINDE e INIPEC in cui devono sempre essere registrati gli indirizzi di provenienza delle notifiche, devono essere considerati inesistenti. Nessuna sanatoria può essere applicata ex art. 156 cpc. Altresì completamente infondata è la tesi dell’applicazione delle norme tributarie speciali in tema di notificazione, visto il richiamo il richiamo alle disposizioni del c.p.c. di cui agli artt. 137 ss. Se si è sempre sostenuto che le notifiche tributarie non si devono considerare come notifiche di atti amministrativi, ma considerati come atti del processo per espressa citato richiamo alle disposizioni del cpc, non si vede perché anche questo caso non si debba pensare allo stesso modo.

Ma quando si tratta di salvare lo Stato, due pesi e due misure e contrasti sono all’ordine del giorno.

Personalmente sto notando che se si fa ricorso contro l’atto notificato da indirizzo pec non rientrante nei registri, qualche giudice sostiene che si va a sanare, se invece si impugna l’atto successivo, lo stesso giudice sostiene che l’atto andava impugnato prima. i giudici di legittimità, hanno posto in evidenza come, in virtù di quanto disposto dall’art. 26, comma 5, del D.P.R. n. 602 del 1973 (in tema di notifica della cartella di pagamento) e dall’art. 60 del D.P.R. n. 600 del 1973 (in materia di notificazione dell’avviso di accertamento), il quale, a sua volta, rinvia alle suddette norme sulle notificazioni nel processo civile, ai sensi dell’art. 3-bis della Legge 21 gennaio 1994  n. 53, la notificazione via PEC, per considerarsi valida, deve essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante che risulti da pubblici registri. Il principio di diritto espresso dalla Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la celeberrima sentenza 20 luglio 2016, n. 14916, che, in tema di inesistenza e nullità della notifica ha chiarito definitivamente che: “L’inesistenza della notificazione è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell’atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un’attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità. Tali elementi consistono: a) nell’attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato ”. La notifica via pec da indirizzo non rientrante nei registri è fuori lo schema legale e quindi inesistente, un altro caso di inesistenza è la notifica di società privata  prima della riforma e dopo la riforma per quelle non rientranti trai soggetti legittimati negli elenchi agcom.

 

Riferimenti normativi: l’art. 3-bis della L. 53/1994, l’art. 16-ter del DL n. 179/2012, art. 16, co. 12 del DL 179/2012, all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dell’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, art. 26 Dpr 602/73, art. 60 Dpr 600/73

 

Riferimenti giurisprudenziali: Eccezionale sentenza della CTP di Napoli sez. 36 sentenza n. 5911/2022 depositata 01/06/2022 Sezione 36, , Relatore Giudice D’ALESSIO Antonio, CTR Lazio , sent. N. 915/2022 , Cassazione a Sezioni Unite sentenza 20 luglio 2016, n. 14916, Corte di Cassazione, ordinanza n. 3093/2020, CTR Toscana sent. N. 1526/2021

 

l’art. 3-bis della L. 53/1994, rubricato “notificazione in modalità telematica”, al comma 1, prevede espressamente che: “La notificazione con modalità telematica si esegue a mezzo di posta elettronica certificata all’indirizzo risultante da pubblici elenchi, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. La notificazione può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi.”

In sostanza, la suddetta norma, prevede che la notificazione con modalità telematica si esegue a mezzo di posta elettronica certificata dall’indirizzo/all’indirizzo risultante da pubblici elenchi, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.

Ebbene, a individuare i predetti pubblici elenchi è l’art. 16-ter del DL n. 179/2012 (convertito in legge, con modifiche, dalla L. 17.12.2012, n. 221 con decorrenza dal 19.12.2012), rubricato “pubblici elenchi per notificazioni e comunicazioni”, che al comma 1 tanto dispone: “A decorrere dal 15 dicembre 2013, ai fini della notificazione e comunicazione degli atti in materia civile, penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale si intendono per pubblici elenchi quelli previsti dagli articoli 6-bis, 6-quater e 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dall’articolo 16, comma 12, del presente decreto, dall’articolo 16, comma 6,  del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, nonché il registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal Ministero della giustizia”. Si tratta, in altri termini, dei registri IPA, REGINDE e INIPEC in cui devono sempre essere registrati gli indirizzi di provenienza delle notifiche.  

Inoltre, a disciplinare più nel dettaglio le notificazioni per via telematica delle pubbliche amministrazioni, è il suddetto art. 16, co. 12 del DL 179/2012 che espressamente prevede: “Al fine di favorire le comunicazioni e notificazioni per via telematica alle pubbliche amministrazioni, le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, comunicano al Ministero della giustizia, con le regole tecniche adottate ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, l’indirizzo di posta elettronica certificata conforme a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, e successive modificazioni, a cui ricevere le comunicazioni e notificazioni. L’elenco formato dal Ministero della giustizia è consultabile esclusivamente dagli uffici giudiziari, dagli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti, e dagli avvocati. Con le medesime modalità, le amministrazioni pubbliche possono comunicare altresì gli indirizzi di posta elettronica certificata di propri organi o articolazioni, anche territoriali, presso cui eseguire le comunicazioni o notificazioni per via telematica nel caso in cui sia stabilito presso questi l’obbligo di notifica degli atti introduttivi di giudizio in relazione a specifiche materie ovvero in caso di autonoma capacità o legittimazione processuale. Per il caso di costituzione in giudizio tramite propri dipendenti, le amministrazioni pubbliche possono altresì comunicare ulteriori indirizzi di posta elettronica certificata, riportati in una speciale sezione dello stesso elenco di cui al presente articolo e corrispondenti a specifiche aree organizzative omogenee, presso cui eleggono domicilio ai fini del giudizio.”

Dal richiamato quadro normativo emerge incontestabilmente come il legislatore abbia ripetutamente sancito la necessità che l’attività di notifica avvenga solo ed esclusivamente mediante l’utilizzo di indirizzi di posta elettronica risultanti dai pubblici elenchi: ciò, evidentemente, al fine di assicurare la necessaria certezza sulla provenienza e sulla destinazione dell’atto notificando.

Ne consegue che, qualunque notifica proveniente da un indirizzo pec differente da quello contenuto nei pubblici registri risulta in contrasto con la richiamata normativa e, pertanto, inequivocabilmente priva di effetti giuridici.

Del resto, in ipotesi di indirizzi non ufficiali, emergendo l’assoluta incertezza del soggetto da cui proviene l’atto impugnato, non può che derivare la violazione delle norme circa la certezza, l’affidabilità giuridica del contenuto dell’atto stesso e del diritto di difesa del contribuente, stanti, non da ultimo, i noti e continui tentativi di frodi informatiche in danno di comuni cittadini. Ed è proprio in funzione di tanto che, in ipotesi di notifiche effettuate mediante indirizzi di posta elettronica certificata non ufficiali, consegue l’inesistenza giuridica della consegna informatica dell’atto tributario proveniente da soggetto formalmente “sconosciuto” al contribuente.

Sul tema, del resto, come già evidenziato , vi è un orientamento giurisprudenziale di legittimità e di merito ormai consolidato secondo cui la notificazione via pec, per considerarsi valida, deve essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante che risulti da pubblici registri (INIPEC – REGINDE – IPA).

A tal proposito, la Suprema Corte di Cassazione, con l’ordinanza interlocutoria n. 3093/2020 ha confermato il predetto principio, sostenendo che: “La notificazione può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi”, precisando, altresì, che l’elencazione dei Pubblici Registri non è esclusiva, ma tassativa e fondata sulla pubblica riconducibilità dell’indirizzo al soggetto.

Specificamente, i giudici di legittimità, hanno posto in evidenza come, in virtù di quanto disposto dall’art. 26, comma 5, del D.P.R. n. 602 del 1973 (in tema di notifica della cartella di pagamento) e dall’art. 60 del D.P.R. n. 600 del 1973 (in materia di notificazione dell’avviso di accertamento), il quale, a sua volta, rinvia alle suddette norme sulle notificazioni nel processo civile, ai sensi dell’art. 3-bis della Legge 21 gennaio 1994

  1. 53, la notificazione via PEC, per considerarsi valida, deve essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante che risulti da pubblici registri.

In altri termini, il Collegio di legittimità ha inteso chiarire che la notificazione con modalità telematiche deve sempre essere eseguita ricorrendo ad indirizzi PEC risultanti da pubblici elenchi, con espressa indicazione dell’elenco da cui gli stessi indirizzi sono stati estratti, in virtù del combinato disposto dell’art. 3-bis, L. n. 53/1994 e dell’art. 16-ter del DL 179/2012 (conv. dalla L. 221/2012).

Nello stesso senso, i giudici di legittimità si sono espressi anche con l’ordinanza n. 17346/2019, con cui si è inteso stabilire che “L’art. 3-bis della Legge n. 53 del 1994 prevede che “la notificazione con modalità telematica si esegue a mezzo di posta elettronica certificata all’indirizzo risultante da pubblici elenchi, nel rispetto della normativa anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. La notificazione può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi”.

Ne consegue che, laddove la notifica venga eseguita mediante un indirizzo pec non risultante da pubblici elenchi, questa non potrà che ritenersi alterata ab origine, non valida e, in quanto tale, viziata da nullità insanabile (inesistenza).

Quanto sin qui rilevato trova conferma anche nei recentissimi arresti della giurisprudenza di merito. Ex multis  CTR Lazio , sent. N. 915/2022 con cui è stato chiarito che la mancata dimostrazione dell’inserimento della casella di posta elettronica erariale nei registri pubblici rende la notifica della cartella originariamente impugnata inesistente e, come tale, non suscettibile di sanatoria; CTR Toscana sent. N. 1526/2021, con cui il Collegio di secondo grado ha osservato che è “inesistente” la notifica pec di una cartella esattoriale se proveniente da un indirizzo pec dell’Ente della Riscossione non ufficiale e non presente nei pubblici registri. I Giudici di secondo grado, infatti, in accoglimento della questione sollevata dal contribuente, hanno affermato che “deve essere assicurato al destinatario di poter verificare che l’indirizzo pec dal quale proviene un atto della Pubblica Amministrazione sia riconducibile effettivamente a quest’ultima e, quindi, ricompreso in pubblici elenchi”. In breve, a parere della CTR Toscana, ai sensi dell’art. 16-ter del DL 179/12 “la notifica pec si intende validamente” perfezionata“se effettuata DA un indirizzo pec certificato e inviata AD un indirizzo pec anch’esso certificato”. In effetti, proseguono i giudici, la citata norma “prescrive che, a far tempo dal 15.12.2013, ai fini della notificazione e comunicazione degli atti  si intendono per pubblici elenchi quelli previsti” dal “registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal Ministero della Giustizia e cioè Inipec,

il vizio della notifica inviata attraverso pec non ufficiale a quello di nullità insanabile, essendo dell’atto minata proprio la certezza circa la sua provenienza, a fronte dell’oggettiva impossibilità di riferire quell’indirizzo all’AdER (non essendo lo stesso rintracciabile in alcun pubblico elenco ufficiale), conseguendone la sua inesistenza e impossibilità di operare la sanatoria ex art. 156 cpc. Va, quindi, evidenziato che è escluso qualsiasi effetto sanante per raggiungimento dello scopo ex art. 156 c.p.c., perché: “utilizzando un indirizzo pec non certificato e non inserito in pubblici registri , il messaggio di posta elettronica difetta di un requisito indispensabile a tal fine, non consentendo al destinatario di essere messo in condizioni di conoscerne il contenuto, senza correre il rischio di essere attaccato da c.d. “Malware.”

Sul punto è importante annnoverare il principio di diritto espresso dalla Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la celeberrima sentenza 20 luglio 2016, n. 14916, che, in tema di inesistenza e nullità della notifica ha chiarito definitivamente che: “L’inesistenza della notificazione del ricorso per cassazione è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell’atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un’attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità. Tali elementi consistono: a) nell’attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato …”.

Va da sé che, nei casi come quello oggetto della presente disamina , utilizzando un indirizzo pec non certificato e non inserito in pubblici registri, il messaggio di posta elettronica difetta evidentemente di un requisito indispensabile, non consentendo al destinatario di essere messo in condizioni di conoscerne il contenuto.

Napoli,li 26/06/2022

Avv. Giuseppe Marino

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