Accertamento a tavolino

Accertamenti a tavolino, cosa sono e cosa cambia

Individuarli e saperli valutare normativamente è indispensabile

L’accertamento deve essere sempre preceduto da contraddittorio endoprocedimentale, in particolare quando si tratta di Iva, tributi doganali e sanzioni. Per gli altri tributi è escluso soltanto l’accertamento a tavolino, ossia con verifica fiscale o acquisizione dati da questionario direttamente fornita dal ricorrente. Tale esclusione non è condivisibile perché viola il divieto di discriminazione inversa.

Riferimenti normativi: art. 47, art. 48 art. 41 par.2, della Carta dei diritti fondamentali dell’uomo, art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo

 

Riferimenti giurisprudenziali: Corte di Giustizia Europea 18/12/2018 causa 349/07, Cass.  SSUU 19667/2014 poi corretta, con la sentenza Cass. SSUU 24823/2015, (Cass. n. 998/2018, Cass. n. 8439/2017, Cass. n. 24823/2015, Cass. n. 26117/2015, Cass. n. 13588/2014, Cass. n. 7957/2014, Cass. n. 7958/2014, Cass. n. 8399/2013, Cass. n. 27200/2013)

L’agenzia delle entrate e molti giudici  ritengono sostanzialmente che non c’è alcun obbligo di contraddittorio per le verifiche a tavolino (Le Commissioni spesso copiano integralmente le parole dell’ufficio)

Se è vero che per gli  accertamenti a tavolino  non è  obbligatorio il contraddittorio, vediamo prima cosa s’intende per accertamento a tavolino. I controlli a tavolino sono le verifiche eseguite presso la sede dell’ufficio a seguito di  notizie acquisite da altre pubbliche amministrazioni o da terzi, oppure fornite direttamente dal contribuente mediante la compilazione di questionari o in sede di colloquio presso l’ufficio.

La Giurisprudenza di legittimità sostiene che  l’accertamento a tavolino, esclude il contraddittorio endoprocedimentale solo per i tributi non armonizzati.

(Cass. n. 998/2018, Cass. n. 8439/2017, Cass. n. 24823/2015, Cass. n. 26117/2015, Cass. n. 13588/2014, Cass. n. 7957/2014, Cass. n. 7958/2014, Cass. n. 8399/2013, Cass. n. 27200/2013)

Quindi quando l’ufficio sostiene che è un accertamento a tavolino, verificare prima se è vero, se l’accertamento rientra nella casistica di cui sopra, verificate se non si tratti di tributi armonizzati per i quali è sempre obbligatorio il contraddittorio endoprocedimentale (Iva, tributi doganali).

Trattandosi di Iva 2019 e di sanzioni  il contraddittorio è più che obbligatorio, Il Sacrosanto diritto al Contraddittorio non è soltanto stabilito dagli art. 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell’uomo, ma anche dall’art. 41 par.2, che impone per una buona amministrazione l’obbligo di ascoltare il cittadino, prima che nei suoi riguardi venga emesso un provvedimento lesivo. Tale obbligo incombe anche sugli Stati membri, anche quando la normativa nazionale non lo preveda Corte di Giustizia Europea 18/12/2018 causa 349/07.

In tal senso si è espressa anche la Cass. SSUU 19667/2014 poi corretta, probabilmente per ovvi motivi di gettito, con la sentenza Cass. SSUU 24823/2015, con la quale il contraddittorio obbligatorio è stato limitato ai tributi armonizzati.

Si ritiene  illegittimo l’orientamento correttivo delle Sezioni Unite, chiaramente pro fisco, con il quale si è limitata l’applicazione del contraddittorio obbligatorio ai soli tributi armonizzati (iva e dazi), a cui per il diritto euro unitario (n.d.a.) vanno aggiunte anche le sanzioni, non riconoscere il diritto al contraddittorio per i tributi nazionali non armonizzati (Irpef, Irap, Ires..)  crea una discriminazione inversa tra cittadini europei.

Il contraddittorio preventivo obbligatorio andrebbe applicato a qualsiasi atto tributario lesivo a prescindere dalla natura del tributo.

Il diritto euro unitario ritiene Illegittimità della sanzioni per l’omesso Contraddittorio preventivo  obbligatorio imposto per  violazione dell’art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo

Per l’avviso con sanzioni è necessario il contraddittorio preventivo obbligatorio.

L’atto impositivo che prevede anche la contestazione delle sanzioni da parte del Fisco può permettere di invocare le tutele del giusto processo e del contraddittorio preventivo previste dall’articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo? Se la risposta a questa domanda è positiva,

Il diritto a un contraddittorio non può essere limitato ai soli tributi armonizzati, ma deve estendersi a ogni atto delle Entrate che contenga non solo richieste di maggiori imposte ma anche sanzioni amministrative.

Quindi il contraddittorio mancato avrebbe consentito al contribuente  di poter prendere visione della documentazione, spesso mai allegata agli atti notificati, nè agli atti di causa, consentendo il pieno esercizio del diritto alla difesa.

Napoli,li 27/06/2022

Avv. Giuseppe Marino

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