Nessuna sanzione tributaria per mancato pagamento dovuto dal covid 19

Le sanzioni tributarie  non sono applicabili se la violazione  è dovuta da cause di forza maggiore nella fattispecie la pandemia, (Il Covid 19 ha sorpreso il mondo e quindi non poteva essere né prevedibile né evitabile) Cass. SSUU 8094/2020

l’imprevedibilità e l’inevitabilità dell’evento delineano la causa di forza maggiore

 Riferimenti normativi:  Art. 6, co. 5, D.Lgs. n. 472 del 18 dicembre 1997

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. SSUU n. 8094 del 2020

Non possono essere comminate le sanzioni tributarie per omesso versamento   se il contribuente non ha potuto provvedere per cause a lui non imputabili.

Per la crisi pandemica ritengo che  sussiste la cause di esclusione della punibilità previste dall’ordinamento tributario, il quale, all’art. 6, co. 5, D.Lgs. n. 472 del 18 dicembre 1997, secondo cui “non è punibile chi ha commesso o omesso  il fatto per forza maggiore”.

Per forza maggiore si intende un impedimento oggettivo sopraggiunto, non prevedibile e tale da non poter essere evitato, che costituisce un ostacolo all’adempimento dell’obbligazione, non imputabile alla parte obbligata. Pertanto, se il contribuente viene a essere al cospetto di un evento di forza maggiore, non gli possono essere addebitate conseguenze negative.

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, nella pronuncia n. 8094 del 2020, hanno ricordato la regola generale in forza della quale “non può essere preteso un comportamento quando lo stesso sia divenuto impossibile senza colpa di chi vi sia tenuto”.

Ai fini del riconoscimento dell’operatività della forza maggiore come causa che ha impedito di prendere la residenza entro 18 mesi dal rogito o l’acquisto di un altro immobile entro 12 mesi dalla vendita del primo, devono risultare Due requisiti: l’imprevedibilità e l’inevitabilità dell’evento, tali da sovrastare la volontà dell’acquirente, precludendone il compimento del comportamento richiesto dalla norma entro il termine prescritto.

Il Covid 19 ha sorpreso il mondo e quindi non poteva essere né prevedibile né evitabile.

Ai fini probatori, i fatti notori non devono essere provati.

L’art.115 del cpc, proprio in riferimenti ai fatti notori, , stabilisce che Il giudice può tuttavia, senza bisogno di prova, porre a fondamento della decisione le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza.

Il fatto notorio, la pandemia certamente non ha bisogno di prova, aziende bloccate, dipendenti infettati, lock down generalizzato.

Napoli,li 01/07/2022

Avv. Giuseppe Marino

I commenti sono chiusi.