Rateizzo incompleto dell’avviso bonario, Illegittima l’applicazione della sanzione sull’intero importo

Rateizzo incompleto dell’avviso bonario, Illegittima l’applicazione della sanzione sull’intero importo, la sanzione è sul residuo In virtù del favor rei, il principio vale anche su liti pre riforma 159/2015

Si calcola sull’importo ancora da versare e non sull’intera imposta liquidata

Riferimenti normativi: Art. 54 bis del Dpr 633/1972 e 36-bis del Dpr 600/1973, articolo 15-ter, comma 5, Dpr 602/1973, articolo 13 del Dlgs 471/1997

Riferimenti giurisprudenziali: ommissione Tributaria regionale di Torino   sentenza n. 366/2/2022 

Con la crisi economica post covid, sono sempre di più le cartelle emesse a seguito del mancato pagamento dei rateizzi degli avvisi bonari.

Orbene in modo del tutto illegittimo l’agenzia delle entrate applica la sanzione del 30% anche sugli importi già pagati, incassando somme in modo illegittimo.

Quando si verifica la  decadenza dalla dilazione di pagamento di un avviso bonario, emesso ai sensi degli art. 54 bis del Dpr 633/1972 e 36-bis del Dpr 600/1973, la sanzione del 30% deve essere applicata solo sul tributo residuo dovuto e non sull’intero importo della liquidazione originaria  in tal senso si è espressa la Commissione Tributaria regionale di Torino con  sentenza n. 366/2/2022 (presidente Ausiello, relatore Steinleitner).

Richiamando quanto precisato nella circolare n. 17/E/2016 dell’agenzia delle Entrate e quanto emerge dal chiaro dettato dell’articolo 15-ter, comma 5, Dpr 602/1973: secondo tale disposizione, nei casi di decadenza dal pagamento degli avvisi bonari la sanzione di cui all’articolo 13 del Dlgs 471/1997 è commisurata «all’importo non pagato o pagato in ritardo», e non certo al tributo oggetto della liquidazione originaria.

Quanto sopra affermato appare certamente in maggiore sintonia con il criterio di proporzionalità che deve assistere il sistema sanzionatorio, in forza dell’articolo 5 del Trattato Ue, e che ha ispirato l’intera riforma del regime sanzionatorio, ex Dlgs 158/2015. In proposito, se è vero, da un lato, che la materia delle imposte dirette non è armonizzata, è però altrettanto innegabile che, in virtù dei canoni costituzionali, sarebbe inammissibile una disparità di trattamento tra Iva e imposte dirette.

Napoli,li 05/09/2022

Avv. Giuseppe marino

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