Sanatoria liti fiscali pendenti 2023

Sanatoria delle liti fiscali pendenti 2023 domanda entro il 30 giugno 2023

Definibili tutte le controversie con agenzia delle entrate e dogane, pagando dal 90% al 5% delle sole imposte con un risparmio che va dal 45% al 97%. Il dovuto dovrà essere pagato entro 20 rate trimestrali con decorrenza 01/04/2023, non sono ammesse compensazioni, in pratica bisogna pagarle tutte. Sono escluse le cartelle per gli aiuti di Stato, mediocredito centrale etc..

Riferimenti normativi: art. 1 comma 192 ss L.197/2022

Con l’approvazione della legge di Bilancio (Legge 197/2022), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 303 del 29/12/2022 è stata disposta la sanatoria delle liti fiscali pendenti.

Rientrano nella sanatoria tutti i ricorsi notificati e depositati entro il 01/01/2023, rientrano i ricorsi in primo grado e in appello ed anche i giudizi in Cassazione e a seguito di rinvio, in cui sono parte l’agenzia delle Entrate e l’agenzia delle Dogane.

Le definizioni saranno così  di seguito disposte:

90% delle imposte se il ricorso è iscritto nel primo grado; sembra poca cosa, ma pensate che sulle cartelle solo le sanzioni sono il 30% a cui vanno aggiunti il 4% di interessi e il 6% di aggi fino al 2021, visto che per il 2022 sono stati abrogati. Quindi per le cartelle più recenti olte sanzioni, interessi e aggi e lo sconto del condono si risparmia minimo il 45%.

 40% delle imposte, se è stata depositata una sentenza di primo grado favorevole al contribuente; si risparmia minimo il 78%.

15% delle imposte, se è stata depositata una sentenza di secondo grado favorevole al contribuente; si risparmia minimo il 91%.

5% per le controversie pendenti innanzi in Cassazione per le quali l’Ufficio è soccombente in tutti i precedenti gradi. si risparmia minimo il 97%.

In caso di soccombenza parziale, è dovuta l’imposta totale sulla parte sfavorevole al contribuente e la corrispondente percentuale sulla parte favorevole.

Per i ricorsi delle sole  sanzioni sono definibili con il pagamento del 15% se al 1° gennaio 2023 è stata depositata una sentenza favorevole al contribuente e con il 40% in tutte le altre ipotesi.

Per i tributi locali ciascun ente potrà autonomamente valutare se consentire o meno la definizione  e come al solito i comuni e le regioni  di sinistra saranno quelli che sicuramente non aderiranno.

Rientrano tutti gli atti impositivi relativi alle controversie in cui è parte l’agenzia delle Entrate o delle Dogane (accertamenti, atti di recupero, cartelle)

I ricorsi pendenti innanzi alla Corte di cassazione, per le quali l’Agenzia delle entrate o delle dogane  risultino soccombenti in tutti i precedenti gradi di giudizio sono definibili col pagamento del 5% delle sole  imposte senza sanzioni ed interessi.

Per le liti  oggetto di rinvio della Suprema corte per le quali pendono i termini per la riassunzione non è prevista  espressamente quale sia la  definizione, ma l’Agenzia delle entrate con la circolare 6/2019 stabilì che  la lite va considerata come pendente in primo grado e quindi definibile con il 90%.

Attenzione che c’è la sospensione dei termini per le impugnazioni delle sentenze per 9 mesi,  anche per le impugnazioni incidentali, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione, nonché per la proposizione del controricorso in cassazione che scadono tra il 1° gennaio e il 31 luglio 2023. Fate molta attenzione che  non son sospesi i termini per la presentazione dei ricorsi in primo grado.

Le somme dovute possono essere versate anche ratealmente in un massimo di venti rate trimestrali di pari importo entro l’ultimo giorno di ciascun trimestre successivo al pagamento della prima rata. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi al tasso legale. È esclusa la compensazione prevista dall’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Resta ferma l’applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, non derogate.

Sono escluse dalla definizione agevolata le controversie concernenti anche solo in parte: a) le risorse proprie tradizionali previste dall’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, e 2020/2053/UE, Euratom del Consiglio, del 14 dicembre 2020, e l’imposta sul valore aggiunto riscossa all’importazione; b) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015.

Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 luglio 2023. Se entro tale data il contribuente deposita, presso l’organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo resta sospeso fino al 31 dicembre 2024.

L’eventuale diniego della definizione deve essere notificato entro il 31 luglio 2024 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali.

Qualora la parte interessata non presenti istanza di trattazione entro il 31 dicembre 2024, il processo è dichiarato estinto, con decreto del presidente dell’organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia. L’impugnazione della pronuncia giurisdizionale e del diniego, qualora la controversia risulti non definibile, valgono anche come istanza di trattazione. Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

Art. 1 – Comma 196.
196. Dagli importi dovuti ai fini della definizione agevolata si scomputano quelli già versati a qualsiasi titolo in pendenza di giudizio. La definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione stessa. Gli effetti della definizione perfezionata prevalgono su quelli delle eventuali pronunce giurisdizionali non passate in giudicato anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

Napoli,li 02/01/2023

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