Stop alle ipotesi di reato generiche in particolare in materia tributaria e previdenziale

Addio alle denunce penali generiche in materiafiscale e previdenziale

La riforma Cartabia  ha riformato la notizia di reato, imponendo una valutazione anticipata della fondatezza della denuncia e una tempestiva trasmissione al P.M. frenando gli abusi perpetrati per anni in materia tributaria e previdenziale, con conseguenze  negative anche in materia di partecipazione agli appalti pubblici.

Riferimento normativo: art. 408 c.p.p. art. 335 c.p.p.

La nuova formulazione dell’art. 408 del codice di procedura penale, impone non più una valutazione ex post, ma ex ante della fondatezza della notizia di reato, dalla norma si passa dunque, dalla «infondatezza della notizia di reato» si perviene alla nuova nozione di «ragionevole previsione di condanna o di applicazione di una misura di sicurezza diversa dalla confisca»; si passa, cioè, da una sorta di validazione ex post dell’atto genetico delle indagini (la notizia di reato) ad una valutazione che mira a considerare sul piano prognostico solo se gli esiti delle indagini compiute possano oggettivamente confermare l’ipotesi di accusa».

In materia tributaria, ormai era all’ordine del giorno la denuncia penale per ottenere infondatamente il raddoppio dei termini dell’accertamento.

Oggi invece usano la denuncia penale come prova dell’evasione, basando esclusivamente  l’accertamento su tale documento, che però questa volta non avrà più l’attesa di un procedimento, ma un analisi ex ante con una rapida archiviazione.

Ad affrontare la questione è stato il Ministero della giustizia Dipartimento degli affari di Giustizia con Circolare del 26/10/2022  nonché  l’Ispettorato Nazionale del Lavoro INL, che con la nota 2563/2023 del 14/04/2023 ha stabilito che l’ispettore non può più basarsi su indicazioni approssimative, ma deve raccogliere indizi e testimonianze sufficienti per riferire la notizia di reato entro 48 ore al P.M.

Le novità previste dall’art. 335 c.p.p. riguardano all’iscrizione e alla trattazione delle notizie di reato. Sull’argomento, si sottolinea che «la ratio della norma è la tempestività dell’iscrizione della notizia di reato, e dell’individuazione del soggetto o dei soggetti cui il reato è attribuito».

Molti colleghi datati come me ricorderanno le ingiustizie subite dai contribuenti per le denunce penali infondate inoltrate dall’amministrazione fiscale che consentivano il raddoppio dei termini di decadenza degli accertamenti.

Gli sceriffi delle tasse con il D.L. n. 223/2006 avevano  aggiunto il  comma 3 all’art. 43 del dpr 600/73, prevedendo che “in caso di violazione che comportava l’obbligo di denuncia ai sensi dell’articolo 331 del codice di procedura penale per uno dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, i termini di cui ai commi precedenti erano  raddoppiati relativamente al periodo di imposta in cui è stata commessa la violazione”. In parole semplici in caso di denuncia per  reati fiscali i termini di  decadenza erano raddoppiati.

Quindi bastava una denuncia senza alcun fondamento a raddoppiare i termini.

Tale situazione era stata giustamente considerata incostituzionale da molti giuristi, ma con molto scalpore, sentenza n. 247 del 25 luglio 2011, la Corte Costituzionale dichiarò  infondata la questione di legittimità costituzionale per violazioni degli articoli 24, 27, 97 e 3 ritenendo  il raddoppio dei termini pienamente legittimo perché, in sostanza, non si tratta di un allungamento del periodo stabilito in via ordinaria, ma di un termine nuovo e autonomo rispetto allo stesso.

Il legislatore resosi conto che tale istituto costituiva uno strumento di abuso del diritto per ottenere il raddoppio dei termini, il   02/09/2015  nel D. Lgs. 128/2015 fu introdotto l’obbligo di denuncia  effettiva e concreta prima dello spirare del termine ordinario di accertamento.

Tale obbligo era già stato statuito da molte Corte di giustizia tributaria di merito, ma finalmente fu anche imposto per legge.

Per completezza si rammenta che il raddoppio dei termini operava solo per imposte dirette (ires, Irpef, Addizionali) e Iva, non per l’Irap, per l’Irap non si applicava, inoltre il raddoppio non operava per le sanzioni.

La Legge n. 208/2015 infine ha abolito definitivamente  il raddoppio dei  termini di accertamento fiscale in presenza di reati tributari contenuti nel D.Lgs. n. 74/2000 e modificato i termini per gli accertamenti dal periodi d’imposta 2016.

Napoli,li 16/04/2023

Avv. Giuseppe Marino

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