Blocco del Durc illegittimo basato su atto di recupero dell’agenzia delle entrate

Blocco del Durc illegittimo basato su crediti compensati prima dell’atto di recupero dell’agenzia delle entrate

L’inps non può richiedere i contributi compensati con crediti non spettanti prima della notifica dell’atto di recupero da parte dell’agenzia delle entrate.

Riferimenti normativi: Art. 1, comma 1175 della legge n. 296 del 2006,

Riferimenti Giurisprudenziali: Tribunale di Roma Sentenza del 09/09/2021 RG 26391/2019 Giudice dott.ssa Francesca Giacomini

Riferimenti di prassi: Art.3 alla lettera e) del Decreto Ministeriale del Lavoro 30/05/2015, pubblicato sulla GU n.125 del 1/06/2015 

Il Durc in presenza di contestazione su  ricorso deve essere rilasciato. L’art.3 alla lettera e) del Decreto Ministeriale del Lavoro 30/05/2015, pubblicato sulla GU n.125 del 1/06/2015 prevede come requisito di regolarità, la sussistenza di crediti in fase amministrativa in pendenza di contenzioso giudiziario sino al passaggio in giudicato. Per cui l’unica soluzione è il ricorso.

L’Inps rifiuta spesso  il rilascio del Durc  per l’esistenza di un avviso di recupero dei credito d’imposta su ricerche e sviluppo o su indebita compensazione, le cui somme erano state compensate con contributi Inps.

Non si comprende nemmeno il modus operandi dell’Inps, che in modo del tutto illegittimo, per crediti non suoi, non rilascia il durc, tra l’altro omissione basata sull’efficacia di un titolo di un ente terzo, nemmeno notificato.

Orbene a parte il fatto che la vessata questio è riferibile all’agenzia delle entrate che avendo notificato l’atto di recupero già recupera autonomamente le somme ma riconoscere anche all’inps tale potere significa procedere al pagamento due volte dello stesso importo.

L’art. 1, comma 1175 della legge n. 296 del 2006 non legittima il recupero dei benefici contributivi relativi a periodi precedenti all’attività di accertamento di irregolarità.

In sostanza l’Inps non può bloccare il Durc e richiedere indietro i contributi compensati antecedentemente alla notifica dell’atto di recupero dell’agenzia delle entrate.

La ratio del divieto risiede proprio nel fatto, che ammettere tale possibilità significherebbe richiedere due volte gli importi compensati, le richiede di fatto l’agenzia per il credito compensato e l’inps per i contributo compensati.

L’ufficio non può richiedere una duplicazione indebita.

Napoli,li 30/12/2021

Dott. Giuseppe Marino

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