Amministratore di srl illegittima l’iscrizione d’ufficio alla gestione commercianti Inps

Amministratore di srl illegittima l’iscrizione d’ufficio alla gestione commercianti Inps

Gli amministratori di srl non possono essere iscritti d’ufficio senza alcuna motivazione e senza la prova che svolgano attività prevalente, in ogni caso sono esclusi gli amministratori delle società di mero godimento. L’Inps deve fornire la prova che sussistano le condizioni previste dalla Legge per l’iscrizione.

Riferimenti normativi: Art. 1, comma 203 Legge . n. 662 del 1996 – che ha modificato la L. n. 160 del 1975, art. 29, comma 1, art. 24 del D.lgs. n. 46/99, art. 3 legge 241/90

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. 29913/2021 Sezione Lavoro  depositata il 25/10/2021, Cass. 3637/2020, Cass. 3829/2020, Cass. 26/02/2016, n. 3835; Cass. 28/02/2017, n. 5210, Cass.SSUU n.240/2010.

L’INPS continua senza alcuna istruttoria a iscrivere d’ufficio gli amministratori delle srl alla gestione commercianti, senza i presupposti di legge.

A parere di chi scrive il provvedimento in primo luogo andrebbe motivato e in secondo luogo supportato dalla prova, che il soggetto iscritto svolga l’attività personalmente con carattere di abitualità e prevalenza.

L’onere probatorio circa l’esistenza dei requisiti per la pretesa contributiva dedotta grava sull’Ente impositore. Invero, nei giudizi di opposizione contro il ruolo disciplinati dall’art. 24 del D.lgs. n. 46/99 l’INPS, sebbene formalmente convenuto da parte del ricorrente che contesti la pretesa contributiva, deve ritenersi attore in senso sostanziale, in modo non dissimile da quanto si verifica nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo o ad ordinanza ingiunzione.

La legittimità dell’iscrizione è subordinata alla sussistenza di determinate condizioni imposte dalla  Legge  n. 662 del 1996, all’art. 1, comma 203, il quale, ha riformulato la L. n. 160 del 1975, art. 29, comma 1, prevedendo l’obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla L. n. 613 del 1966 sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti:

  1. a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
  2. b) abbiano la piena responsabilità dell’impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione (ancorchè tale requisito non sia richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonchè per i soci di società a responsabilità limitata);
  3. c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
  4. d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni o iscritti in albi, registri e ruoli; tenuto conto che la L. n. 1397 del 1960, art. 2, nel testo modificato dalla L. n. 45 del 1986, art. 3, stabilisce a sua volta che analogo obbligo di iscrizione sui soci di società nome collettivo e sui soci accomandatari di società in accomandita semplice,

Risulta evidente che il presupposto imprescindibile per l’iscrizione alla gestione commercianti consiste pur sempre nella prestazione di un’attività lavorativa abituale all’interno dell’impresa, sia essa gestita in forma individuale che societaria:

L’eventuale impiego dello schema societario per attività di mero godimento, in implicito contrasto con il disposto dell’art. 2248 c.c., non può trovare una sanzione indiretta nel riconoscimento di un obbligo contributivo di cui difettino i presupposti propri, per come sopra ricostruiti (v. Cass. 30/12/2016, n. 27588); quanto al secondo aspetto, non vi è dubbio che l’onere della prova grava sull’ente che esige i contributi (Cass. 26/02/2016, n. 3835; Cass. 28/02/2017, n. 5210).

Per le società di persone in liquidazione, per giurisprudenza della Corte di Cassazione il procedimento formale di liquidazione è ritenuto meramente facoltativo  in quanto la responsabilità personale dei soci è garanzia per i creditori sociali (Cass. 27/01/1992 n. 860; Cass. 23/12/2000 n. 16175), in quest’ultimo caso, quindi è buona norma provare che non si sono effettuate attività (perché i debiti sociali sono stati estinti prima e che la liquidazione era stata concordata solo per la liquidazione delle quote dei soci) anche se l’onere della prova è a carico dell’Inps.

Napoli,28/05/2023

Avv. Giuseppe Marino

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *